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Ingiunzione fiscale senza visto di esecutività e ruolo

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Sentenza del 13/4/2023 n. 287 – CGT2G Liguria – Sezione 2


Nel caso in cui l’ente locale proceda con la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, mediante l’ingiunzione prevista dal R. D. 639/1910, essa non deve essere preceduta dalla formazione del ruolo, né essere munita di visto di esecutività, considerato che, in applicazione dell’art. 229 del D. Lgs. 51/1998, il visto pretorile è stato abrogato e l’ingiunzione va considerata “esecutiva di diritto”.
Le novità introdotte dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 792 e ss.) in tema di riscossione degli enti locali non hanno apportato alcuna modifica alla disciplina dell’ingiunzione, né ne hanno stabilito la nullità in caso di mancanza del ruolo, proprio perché, già di per sé, avente efficacia esecutiva