Cassazione – Sez.V – Ordinanza 23288 del 15/7/2026
l’esistenza di vincolo idrogeologico, che condizioni di fatto l’edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dell’area rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune – ma incide unicamente sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dal predetto vincolo comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincolo di inedificabilità assoluto».
