Senti parlare della decisione della Cote costituzionale che sta decidendo si Imu prima casa 2022?
Ti chiedi cosa sia cambiato per imu 2022 sulla prima casa ( abitazione principale ) ?
NUOVA REGOLA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA FAMIGLIA DAL 2022
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La legge di conversione del decreto fiscale 146/2021 (Atto Camera 3395) collegato al Bilancio 2022, prova a mettere la parola fine alla controversa questione relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale 2022 / prima casa imu 2022 e relative pertinenze, che ha dato origine a un copioso contenzioso. Il nuovo articolo 5-decies, infatti, stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi membri del nucleo familiare. Ciò anche nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi.
La questione controversa IMU abitazione principale 2022 / IMU prima casa 2022
Cosa prevede la legge per imu abitazione principale 2022?
Il comma 741 dell’articolo 1, legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), prevede che, ai fini dell’imposta municipale propria, è definita abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, circostanza che, ai sensi del precedente comma 740, non costituisce presupposto per l’applicazione del tributo, a meno che il fabbricato non sia classificato in una delle categorie catastali di maggior valore (A/1, A/8 e A/9, rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per quest’ultima fattispecie, in ogni caso, si fruisce di una tassazione di favore, con applicazione di un’aliquota base ridotta allo 0,5%, che il Comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all’azzeramento (comma 748).
Lo stesso comma 741 specifica che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze spettano per un solo immobile.
Per completezza, si ricorda che sono considerati abitazioni principali anche: gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinati a studenti universitari soci assegnatari (nella seconda ipotesi, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica); gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice; un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza la necessità che sussistano le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; su decisione del Comune, l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, sempre che non sia locato (in caso di più immobili, l’assimilazione è applicabile a uno solo di essi).
La ricordata definizione di abitazione principale imu fornita dalla legge di bilancio 2020, che ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale unificando le due previgenti forme di prelievo (Imu e Tasi), ripropone di fatto la definizione presente nell’articolo 13, comma 2, Dl 201/2011 (si tratta del provvedimento che, dal 2012, anticipò in via sperimentale l’introduzione dell’imposta municipale propria), come modificata e integrata dal decreto legge 16/2012 (articolo 4, comma 5, lettera a).
Sulla disciplina Imu, l’amministrazione finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la corposa circolare Mef n. 3/2012. In quel documento, al paragrafo 6, si afferma che, in caso di coniugi con residenza in due immobili diversi, non opera la limitazione alla duplice fruizione delle agevolazioni per l’abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso comune.
In direzione opposta, invece, il recente consolidato orientamento della Corte di cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 17408/2021), secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso) se i comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (se il comune è lo stesso, in base al comma 741, l’agevolazione compete per una sola abitazione).
La soluzione adottata dal legislatore per imu prima casa 2022?
L’intervento operato dal legislatore in sede di “collegato fiscale” mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere, secondo l’interpretazione ministeriale, una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.
Modificando il comma 741, viene chiarito che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare. Ciò sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale, sia se gli immobili si trovano in comuni diversi.
QUAL’E’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU 2022?
QUAL’E’ LA PRIMA CASA AI FINI IMU 2022?
- regime
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). - definizione
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. - assimilazioni
Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
– la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019].
In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020).
IL CHIARIMENTO A TELEFISCO SULLE SANZIONI IMU PRIMA CASA 2022 / IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2022
IMU doppie abitazioni: scelta e anni pregressi
La legge 215/2021, di conversione del Dl 146/2021, ha risolto la questione delle doppie abitazioni dei coniugi residenti in Comuni diversi consentendo di scegliere l’immobile al quale applicare l’esonero dall’Imu. Poiché dalla norma non si evince con quali modalità i “componenti del nucleo familiare” dovranno effettuare la scelta, si chiede di chiarire se è necessario presentare l’apposita dichiarazione oppure se può ritenersi sufficiente una semplice comunicazione, e in quale maniera risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare. Inoltre, non avendo la disposizione efficacia retroattiva, si chiede se i Comuni possono accertare le annualità pregresse senza applicare le sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10, legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione 10126/2019).
Risposta
Giova ricordare che l’articolo 5-decies, comma 1, del Dl 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021 , prevede che «All’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «scelto dai componenti del nucleo familiare».
Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. In merito all’individuazione dell’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell’esenzione dall’Imu, si ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al Dm 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus «Abitazione principale» di pagina 5 delle citate istruzioni, in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame. Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell’obbligo dichiarativo in argomento si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
In ordine poi alla richiesta circa la maniera di risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo. Per quanto riguarda la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità pregresse senza applicazione «delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10 legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione n. 10126/2019)», si ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto dal punto di vista normativo, l’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 chiarisce che: «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma […]».
Sulla portata di tale disposizione si è espressa anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 10126 dell’11 aprile 2019, in cui ribadisce che: «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: «l’incertezza normativa oggettiva che – ai sensi del Dlgs 546/1992, articolo 8; del Dlgs 472/1997, articolo 6, comma 2; della legge 212/2000, articolo 10, comma 3 – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522)».
Per meglio chiarire tale principio, la medesima Corte puntualizza che: «In altre parole, come è stato detto, “l’incertezza normativa oggettiva tributaria”, che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertala dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in “senso oggettivo” (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l’incertezza normativa, in quanto esiste in sè, opera nei confronti di tutti»): «l’incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cassazione 19638/2009). E ciò è quanto avvenuto con la disposizione in esame, la quale nel corso degli anni ha subito diverse interpretazioni proprio a opera della Suprema corte, che hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della «incertezza normativa oggettiva», nell’accezione richiesta dalla medesima Corte, vale dire «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa».
SUI LIMITI DELL’ESENZIONE PER IL NUCLEO FAMILIARE, LA CORTE SOLLEVA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DAVANTI A SE STESSA. Cosa ha deciso la Corte Costituzionale sull’esenzione IMU per il nucleo familiare? cosa cambia imu prima casa 2022?
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune. L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane. Roma 24 marzo 2022
Quale è la questione pendente alla Corte costituzionale sulla esenzione IMU per abitazione principale / imu prima casa 2022 ?
REG. ORD. N. 3 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 26/01/2022 N. 4
ORDINANZA DEL COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI DEL 22/11/2021
TRA: MANZI MASSIMO C/ COMUNE DI NAPOLI
OGGETTO:
Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni per l’abitazione principale – Requisiti – Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare – Applicazione dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune – Omessa previsione – Denunciata preclusione, in base all’interpretazione giurisprudenziale, assunta come diritto vivente, di estendere le agevolazioni, riconosciute nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, anche al caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili ubicati in Comuni diversi – Irragionevole disparità di trattamento di situazioni di sostanziale parità, fondata su un “neutro” dato geografico – Violazione, sotto diversi profili, del principio della capacità contributiva nonché del principio della progressività del sistema tributario – Denunciata irragionevole penalizzazione dei contribuenti coniugati rispetto ai componenti di famiglie di fatto – Denunciata disparità di trattamento a carico dei lavoratori che prestano attività lavorativa lontano dalla sede familiare – Contrasto con il riconoscimento dei diritti della famiglia, quale società naturale, nonché lesione dell’aspettativa al riconoscimento di agevolazioni e provvidenze per la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi – Lesione del principio della tutela del risparmio.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 06/12/2011 NUM. 201 ART. 13 CO. 2 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 22/12/2011 NUM. 214
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 1
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
COSTITUZIONE ART. 29
COSTITUZIONE ART. 31
COSTITUZIONE ART. 35
COSTITUZIONE ART. 47 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 47 CO. 2
COSTITUZIONE ART. 53 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 53 CO. 2
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23 MARZO 2022 REL. ANTONINI
Quale è il contenuto dell’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale sulla illegittimità dell’IMU sull’abitazione principale / imu prima casa 2022?
N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2021
Ordinanza del 22 novembre 2021 della Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Manzi Massimo contro Comune di Napoli.
Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni per l’abitazione principale – Requisiti – Dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare – Applicazione
dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti
sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un
altro Comune – Omessa previsione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214, art. 13, comma 2.
(GU n. 4 del 26-01-2022)
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di Napoli Sezione 32
riunita in udienza il 18 ottobre 2021 alle ore 9,00 con la
seguente composizione collegiale:
Gomez d’Ayala Giulio, Presidente;
Maglione Tommaso, relatore;
Scoppa Gian Piero, giudice;
in data 18 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5067/2021 depositato il 21 maggio 2021 proposto da Massimo
Manzi – MNZMSM69A14F839R;
difeso da Massimo Manzi – MNZMSM69A14F839R ed elettivamente
domiciliato presso massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it
contro:
Comune di Napoli – 80100 Napoli (NA) elettivamente
domiciliato presso contenzioso.economico@pec.comune.napoli.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
avv. rettifica n. 703134_5306 IMU 2015;
avv. rettifica n. 703135_5746 IMU 2016;
avv. rettifica n. 703136_5628 IMU 2017;
avv. rettifica n. 703141_6226 IMU 2018;
a seguito di discussione in pubblica udienza.
I. – La controversia
I.1.- Il sig. Massimo Manzi ha impugnato gli avvisi notificati il 27 novembre 2020, con i quali il Comune di Napoli ha rettificato l’IMU 2015/2018 della sua abitazione principale in Napoli.
Il contribuente, assumendo di possedere i requisiti di legge e provandoli documentalmente, ha rivendicato il diritto all’esenzione dall’IMU sul presupposto che il suo unico immobile costituisse la
residenza anagrafica e la dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
I.2.- Il Comune di Napoli – premesso che, per «abitazione principale», deve intendersi l’unica unita’ immobiliare in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente» (art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011; circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali e, ex multis, «la recente ordinanza n. 20130/2020 del 24 settembre 2020») – ha negato il diritto all’esenzione perche’ «il nucleo familiare non risiede interamente in via … atteso che la coniuge del ricorrente … risulta aver trasferito la propria
residenza nel Comune di Scanno (AQ) sin dal 2012 (cfr All. 02)».
Da tale premessa fattuale ha desunto che «cio’ solo, determina, ai sensi della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, la non applicabilita’ all’immobile oggetto di contestazione ( SCA/16/293/101 ) delle agevolazioni previste per le abitazioni».
II. – Oggetto dello scrutinio di costituzionalita’ – fonti normative
indirizzi giurisprudenziali
II.1. – La controversia attiene alle conseguenze applicative dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che – negando l’esenzione IMU per l’abitazione principale del ricorrente a causa della residenza anagrafica e dimora di un componente del nucleo familiare in un altro comune – determina plurime violazioni di parametri costituzionali [applicazione della regola della parita’ sostanziale a parita’ di condizioni (art. 3);
parita’ dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori della sede familiare (articoli 1, 3, 4 e 35); diritto alla parita’ dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto (3, 29 e 31);
tassazione in base alla capacita’ contributiva e progressivita’ impositiva (art. 53); famiglia quale societa’ naturale (art. 29);
aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e adempimento dei compiti relativi (art. 31); tutela del risparmio (art. 47)].
II.2. – La denunciata norma statuisce che «L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili … L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Tale testo, in parte qua, risulta invariato negli anni (2015-2018) oggetto della controversia.
L’iniziale interpretazione dell’amministrazione finanziaria (contenuta nella circolare del Dipartimento delle finanze n. 3/F del 2012) era nel senso che l’omissione di una previsione espressa dell’agevolazione in presenza di residenza e dimora di un componente
in immobile ubicato in un comune diverso non ne costituisse negazione ma, al contrario, implicita conferma, senza il limite quantitativo di applicabilita’ riferito ai soli immobili endo-comunali.
Alla pluriennale lettura citata si e’ contrapposto il diverso orientamento della Corte di cassazione, attualmente consolidato, che, sulla base della lettera della norma, esclude l’esenzione per il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro comune.
II.3. – L’interpretazione della Cassazione (Cassazione n. 4166 del 2020; n. 20130 del 2020 e n. 17408 del 2021) – che correttamente ha ritenuto la norma speciale di esenzione dall’onere tributario insuscettibile di applicazione (analogica o estensiva) a fattispecie non espressamente contemplate dalla tassativa tipologia specificamente prevista (art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile) -induce il sospetto di incostituzionalita’ della stessa.
La Cassazione, nelle richiamate sentenze, consolidando il proprio orientamento in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, piu’ di recente, cfr. Cassazione n. 23833 del 2017; Cassazione n. 3011 del 2017), conforme a quello della Consulta (Corte costituzionale n. 242 del 2017), dopo aver rilevato le differenze tra la normativa IMU e quella della preesistente ICI, ha statuito:
che il dato letterale impone, come ineludibile condizione dell’esenzione, che l’intero nucleo familiare abbia la residenza principale nello stesso immobile;
che la norma ha lo scopo di evitare elusioni, ad esempio di coniugi non separati che, avendo nello stesso comune distinte abitazioni principali, possano fruire di una duplice esenzione;
che, nell’ipotesi di residenze plurime dei familiari nello stesso comune, l’aliquota e la detrazione debbano essere comunque uniche;
che il caso di coniugi non separati con residenze in comuni diversi, non
essendo stato espressamente contemplato tra quelli oggetto di agevolazione, non puo’ beneficiare dell’esenzione (Cassazione n. 1708 del 2021).
Sulla scorta di tali premesse la Corte ha testualmente chiarito che, nell’ipotesi in cui «due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unita’ distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potra’ essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario
(o titolare di altro diritto reale), non avra’ alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il
presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. Cio’ in applicazione della lettera e della rado della norma, che e’ quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilita’ per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale».
Secondo tale orientamento (parzialmente contraddittorio con la dichiarata finalita’ antielusiva della norma) la vera ragione ostativa al riconoscimento dell’agevolazione non risiederebbe neppure nel rischio di una doppia esenzione, ma nella oggettiva scissione del nucleo familiare a causa della residenza extra-comunale di uno dei suoi componenti.
La Corte, infatti, ha precisato che «un’unita’ immobiliare puo’ essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (Cassazione, sez. 6-5, 21 giugno 2017, n. 15444, Rv. 645041 -01; Cassazione, sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389, Rv. 613715 – 01). In definitiva, l’abitazione principale e’ solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno)».
III. – Rilevanza della questione
L’applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 in sede di decisione del ricorso oggetto della controversia tributaria, implica la rilevanza della questione in considerazione della sussistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalita’ fra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione di legittimita’ costituzionale (Corte costituzionale n. 282 del 1998).
La questione proposta ha ad oggetto la norma applicabile dal rimettente (Corte costituzionale n. 10 del 1979) e l’eventuale sentenza di accoglimento della Corte spiegherebbe una influenza
decisiva nel processo tributario, provocando un cambiamento del quadro applicativo assunto dalla Commissione (Corte costituzionale n. 390 del 1996).
Il contribuente, infatti, pur avendo pienamente dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti di legge (unicita’ dell’immobile, classificazione, tipologia accatastamento, residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare);
pur risultando pacifica l’inesistenza di altre esenzioni, sia per espressa dichiarazione del ricorrente, sia per non essere stata mossa al riguardo alcuna eccezione dall’Ente impositore che ne
sarebbe stato processualmente onerato dall’art. 2697, secondo comma, del codice civile;
pur avendo, quindi, astrattamente diritto all’esenzione dall’IMU per il cespite, sulla base di una normativa che fosse rispettosa dei parametri costituzionali;
si e’ visto irrazionalmente negare l’agevolazione esclusivamente per il fattore geografico (obiettivamente privo di rilevanza fiscale) della residenza del coniuge (o di un altro componente del suo nucleo familiare) in un comune diverso dal proprio («cio’ solo, determina,
ai sensi della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, la non applicabilita’ all’immobile oggetto di contestazione (SCA/16/293/101) delle
agevolazioni previste per le abitazioni»).
IV. – Ammissibilita’ dello scrutinio di costituzionalita’
(impraticabilita’ di una interpretazione costituzionalmente orientata insussistenza di intervento sostitutivo del potere legislativo)
IV.1. – La Commissione e’ consapevole del principio che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche’ e’ possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche’ e’ impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex multis, Corte costituzionale n. 356 del 1966 riprodotto da n. 319 del 2000) ma, nella fattispecie,
l’interpretazione adeguatrice, (inutilmente tentata dall’amministrazione finanziaria con la richiamata circolare), e’ preclusa:
dall’univoco tenore letterale della disposizione che costituendo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte costituzionale n. 78 del 2012, n. 240 del 2014), il limite insuperabile nell’adeguamento interpretativo, deve cedere il passo al sindacato di legittimita’ costituzionale (Corte costituzionale n. 26 del 2010; n. 219 del
2008);
dalla specialita’ di ogni norma agevolativa (come quella oggetto della controversia) che ne esclude l’applicabilita’ a fattispecie non specificamente previste (Corte costituzionale n. 292
del 1987; n. 174 del 2001);
dalla presenza di un «diritto vivente» espresso dall’organo istituzionalmente titolare della funzione nomofilattica, che ha adottato, sebbene in un numero ancora ridotto di pronunce (Cassazione n. 4166 del 2020, n. 20130 del 2020 e n. 17408 del 2021), un «univoco
indirizzo interpretativo» (Corte costituzionale n. 326 del 1994; n. 187 del 1996) in senso ad essa contrario.
La stabilita’ e reiterazione di tale interpretazione, l’inesistenza di contrasti giurisprudenziali, la sostanziale identita’ di contenuto delle decisioni e la funzione nomofilattica
dell’organo decidente corroborano la formazione di un «diritto vivente» nel quale debba essere sussunta l’esegesi citata. Per quanto l’ordinamento non costringa il giudice di merito a conformarsi agli orientamenti della Cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), la
norma risultante dal «diritto vivente» va sottoposta a scrutinio di costituzionalita’, giacche’ e’ «difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore» o della
Corte costituzionale (Corte costituzionale n. 350 del 1997). La giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha ravvisato l’esistenza di un «diritto vivente» perfino al cospetto di una sola sentenza di una sezione semplice della Corte di cassazione, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (Corte costituzionale n. 369 del 1996).
Nella fattispecie, tale «diritto vivente» e’ peraltro stato riconosciuto dal legislatore, nell’ambito dell’interrogazione n. 5-06286 («Esenzione dell’IMU per la prima casa per componenti di
nuclei familiari residenti in immobili diversi») svolta durante i lavori della VI Commissione permanente finanze della Camera in data 23 maggio 2021, e dal Governo, attesa la risposta a tale
interrogazione della sottosegretaria di Stato all’economia ed alle finanze, la quale ha affermato che «Il Dipartimento delle Finanze non puo’ che prendere atto dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, alla quale e’ affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di’ fornire l’interpretazione della legge. Tanto premesso … gli uffici dell’amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volonta’ politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza».
L’illegittimita’ costituzionale della norma, insomma, consegue all’impossibilita’ di interpretare, diversamente dall’esclusione del beneficio fiscale, la parte dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge
n. 201/2011 che non prevede l’esenzione IMU per l’abitazione principale, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare siano residenti e dimorino in immobili ubicati fuori del territorio
comunale.
IV.2. – La censura di incostituzionalita’, inoltre, non investendo una «political question» sostitutiva dell’attivita’ legislativa e’, ad avviso della Commissione, ammissibile in quanto
volta a colmare una evidente «regola mancante» del sistema ordinamentale, ravvisabile appunto nella lacuna/omissione di disciplina della specifica fattispecie.
L’ordinamento, con la disciplina dell’esenzione IMU, pur avendo previsto il diritto all’esenzione, lo ha fatto in modo incompleto in quanto ha omesso di normare la situazione prospettata, identica nei suoi presupposti formali e sostanziali a quella disciplinata, e quindi meritevole di pari tutela agevolativa. L’illegittimo silenzio del legislatore potrebbe essere rimosso attraverso l’individuazione della fattispecie cui estendere l’applicabilita’ della norma agevolativa oggetto dello scrutinio di costituzionalita’, per i motivi che di seguito brevemente si riassumono.
V. – Non manifesta infondatezza
V.1. – L’incidente di costituzionalita’ che la Commissione sottopone, d’ufficio, al vaglio della Corte investe la vigente formulazione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nella parte in cui non prevede una espressa regola che estenda la esenzione a parita’ di condizioni.
La norma, pur legittimando il diritto all’esenzione IMU per un solo immobile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, irrazionalmente la preclude, sia sul piano letterale che nell’interpretazione del «diritto vivente», a parita’ di condizioni sostanziali, quando
l’identica situazione di fatto si verifichi in riferimento a comuni diversi.
V.2. – La giurisprudenza di legittimita’ e’ pervenuta alla conclusione che precede (diniego dell’esenzione per entrambi gli immobili nell’ipotesi che uno dei componenti del nucleo familiare
abbia residenza anagrafica e dimora in un diverso comune) dando rigorosa applicazione alla regola secondo cui le leggi che «fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» (art. 14 delle preleggi).
Ad avviso della Commissione, tuttavia, fermi i presupposti di abitazione principale e della sua unicita’, il diritto all’esenzione, per conformarsi alle regole costituzionali della parita’ agevolativa
e sostanziale, della capacita’ contributiva, del sostegno della famiglia legittima e del lavoro, dovrebbe trovare applicazione:
sia nel caso in cui il nucleo familiare occupi (recte: sia dislocato in) piu’ immobili nello stesso comune, fattispecie in cui, per espressa previsione di legge, l’agevolazione compete per almeno
un immobile per nucleo familiare;
sia nel caso in cui un componente del nucleo familiare risieda in Comune diverso, fattispecie in cui l’aporia normativa la precluderebbe non solo per entrambi gli immobili ipoteticamente
posseduti ma anche per la sola abitazione principale, addirittura e paradossalmente, perfino nel caso in cui il titolo della diversa residenza/dimora extra-comunale avvenisse, ad esempio, sulla base di una locazione, di un comodato od altro rapporto, tutti oggettivamente estranei al campo di applicazione IMU e, dunque, nonostante l’evidente impossibilita’ di potenziali elusioni.
V.3. – La norma denunciata, insomma, appare illegittima per violazione di una pluralita’ di norme costituzionali.
V.3.a. – violazione dell’art. 3 della Costituzione L’aporia normativa viola, prima di tutto, l’art. 3 in quanto determina una irragionevole disparita’ di trattamento tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune, e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi.
La disparita’ fondata su un neutro dato geografico, quale l’ubicazione territoriale di un componente del nucleo familiare in un comune piuttosto che in un altro, e’ irragionevole, ingiustificata, contraddittoria ed incoerente con lo scopo agevolativo perseguito dal
legislatore.
E’ illogico che, a parita’ di situazione sostanziale (nucleo familiare di cui uno dei componenti abbia diversa residenza anagrafica e dimora), l’agevolazione spetti, per espressa previsione
di legge, nel caso in cui la diversa residenza sia endo-comunale, e
non competa affatto nel caso in cui essa sia extra-comunale.
V.3.b. – violazione dell’art. 53 della Costituzione La norma viola poi, sotto diversi profili, il principio di capacita’ contributiva dettato dall’art. 53, comma l, che postula, quale coessenziale corollario, l’uguaglianza sostanziale dei destinatari delle prescrizioni tributarie, se e’ vero che «a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale» (Corte costituzionale n. 120 del 1972).
Il tertium comparationis, nella fattispecie, e’ costituito dalla parte della norma che riconosce l’esenzione ad un solo immobile appartenente ad un componente del nucleo familiare che possieda ed utilizzi una pluralita’ di dimore abituali nello stesso Comune.
Il sindacato della Corte costituzionale, peraltro, e’ pacificamente applicabile anche alle norme agevolative, alla condizione che le scelte legislative discrezionali siano irragionevoli (Corte costituzionale n. 134 del 1982) e il beneficio debba essere esteso a fattispecie analoghe (Corte costituzionale n. 154 del 1999).
La norma della cui legittimita’ si dubita ha irragionevolmente differenziato i soggetti esentati dal pagamento dell’IMU non gia’ in forza di differenti capacita’ contributive, bensi’ in forza di un
elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale quale l’ubicazione territoriale dell’immobile e di un componente del nucleo familiare.
Nessuna differenza di capacita’ contributiva, infatti, puo’ essere ravvisata tra:
un nucleo familiare che – possedendo due immobili nello stesso comune ed in relazione al quale uno dei componenti sia residente e dimori separatamente – puo’ godere dell’esenzione per
almeno uno di essi, e un nucleo in relazione al quale uno dei componenti sia
residente e dimori in Comune diverso che, per la sola diversita’ comunale, debba vedersi inspiegabilmente preclusa perfino l’esenzione dell’abitazione principale nella quale risieda e dimori abitualmente tutto il resto della famiglia.
La norma, stando sempre all’interpretazione del «diritto vivente», sembra altresi’ collidere con il secondo comma dell’art. Giova premettere che l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo
n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi dell’imposta, il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a
qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi e l’ex coniuge affidatario della casa coniugale.
La denunciata norma dunque, prevedendo l’esenzione per uno solo degli immobili endo-comunali, e’ chiaramente diretta ad un nucleo familiare i cui componenti siano possessori di piu’ di un immobile;
in caso contrario, non vi sarebbe luogo a possibili duplicazioni dell’esenzione e la disposizione normativa sarebbe priva di contenuto precettivo.
Nel caso in cui, invece, il nucleo familiare risieda e dimori in comuni diversi (addirittura per esigenze di lavoro imposte dalla legge), nel silenzio della norma (e nell’applicazione adottata dalla
Cassazione), il titolo in base al quale il familiare risiede in altra unita’ e’ irrilevante ai fini dell’esclusione dell’esenzione. Essa semplicemente non competerebbe, a prescindere dalla circostanza di fatto che il componente residente al di fuori del comune ivi risieda a titolo di locazione, comodato, ovvero per altro titolo irrilevante ai fini dell’IMU.
Pertanto, dall’applicazione della norma, discende che ad una maggiore capacita’ contributiva (rilevabile dalla titolarita’ di piu’ immobili nel territorio comunale) viene concessa un’esenzione che, invece, si nega in caso di minore capacita’ contributiva, sulla base della sola residenza e dimora extra-comunale di uno dei membri del nucleo familiare.
Cosi’ come interpretata dal «diritto vivente», la norma pare quindi violare, oltre al principio di capacita’ contributiva, anche quello di progressivita’ del sistema tributario imposto dall’art. 53,
comma 2, Costituzione, che, quale principio informatore dell’intero sistema tributario, pur non richiedendo che ciascun tributo presenti carattere di progressivita’, certamente impedisce che uno di essi sia palesemente, o anche potenzialmente, regressivo, come nella fattispecie.
Ma la possibile irragionevolezza della norma ed il novero dei conflitti con norme costituzionali, anche se mediati, che deriverebbero dalla enfatizzazione del dato testuale, non si esauriscono in quelli appena enunciati.
V.3.c – violazione degli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione La norma viola gli articoli 3, 29 e 31, in quanto idonea a penalizzare contribuenti coniugati rispetto ai componenti delle famiglie di fatto.
Il doveroso rigore esegetico connesso alla natura agevolativa della norma comporta, a ben vedere, una irrazionale discriminazione addirittura a scapito della famiglia legittima, rispetto alla
formazione sociale di fatto (art. 2 della Costituzione), giacche’ la residenza in comuni diversi – mentre legittimerebbe l’agevolazione senza il citato limite per i conviventi di fatto, che potrebbero
addirittura avvalersi dell’esenzione per ciascun immobile destinato a propria residenza/dimora principale – escluderebbe, sulla base di un arbitrario dettato normativo che irragionevolmente non abbia contemplato la fattispecie, il diritto all’esenzione per coloro che fossero legati da vincolo coniugale, per entrambi i cespiti. La norma, in questa prospettiva, frappone un illegittimo ostacolo
di natura fiscale alla libera scelta delle modalita’ con le quali l’unita’ familiare puo’ essere realizzata.
V.3. d. – La norma, seppure indirettamente, viola anche gli articoli 1, 3, 4 e 35 Costituzione, atteso che la variabile fiscale pregiudicherebbe, ancora una volta senza ragione, i lavoratori che trovano lavoro lontano dalla famiglia, perche’ in tal caso essi, trovandosi in una dimora lontana da quella familiare, impedirebbero a se’ ed agli altri componenti del nucleo familiare di godere di un diritto (quello all’esenzione dall’imposta) di cui, invece, avrebbero potuto godere se avessero avuto la fortuna di lavorare nel proprio comune;
l’art. 29 Costituzione, in base al quale il riconoscimento dei diritti (tra i quali quello di stabilimento della dimora dei componenti) della societa’ naturale dovrebbe rimuovere ogni ostacolo,
anche di natura fiscale, alla libera scelta delle modalita’ con le quali l’unita’ familiare puo’ essere realizzata;
l’art. 31 della Costituzione, che, prevedendo agevolazioni e provvidenze per la famiglia, dovrebbe impedire la possibilita’ di introdurre nell’ordinamento tipologie penalizzanti fondate
esclusivamente su neutre basi territoriali;
l’art. 47, comma 2, della Costituzione che, pur avendo lo scopo di incentivare l’investimento immobiliare del risparmio senza vincoli territoriali, sarebbe contraddetto dalla norma oggetto dello scrutinio di costituzionalita’ chiaramente idonea a disincentivare investimenti in immobili ubicati in comuni diversi da quello di residenza anagrafica del nucleo familiare. Garanzie che,
evidentemente, non possono essere suscettibili di penalizzazioni derivanti da norme fiscali fondate sulla mera ubicazione territoriale del cespite, quali quelle derivanti dall’applicazione della
denunciata norma.
V.4. – La Commissione in conclusione – nell’impossibilita’ di adottare una interpretazione alternativa costituzionalmente orientata rispetto al consolidato, e tecnicamente inconfutabile, indirizzo dell’organo nomofilattico – ritiene ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in
cui non ha esteso l’esenzione, concessa nell’ambito dello stesso comune, anche ai casi in cui si profili per comuni diversi, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in
relazione agli articoli 29, 31, 1, 4, 35 e 47 della Costituzione. P.Q.M.
La sezione 32 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
A. – dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro
comune, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della Costituzione;
B. – sospende il procedimento e dispone che, a cura della segreteria della Commissione, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale unitamente a tutti
gli atti di causa, notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche’ comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi’ deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 18 ottobre
Il Presidente: Gomez d'Ayala Il giudice estensore: Maglione
La corte costituzionale deposita l’ordinanza su imu casa coniugi residenze diverse
LA CORTE COSTITUZIONALE
solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione;
La risposta del mef all’interrogazione del 21 aprile 2022 sul nuovo regime imu abitazione principale 2022
Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-07902
On. le Giacometto ed altri(FI)
ELEMENTI DI RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l’art. 5-decies del D.L.
n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019(legge di
Bilancio 2020), ha stabilito che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in
comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Gli Onorevoli osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in comento è stato
precisato che la stessa ha inteso superare l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell’esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame.
Gli Onorevoli lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal D.L n. 146 del
2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di Cassazione.
Infine, gli Onorevoli segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo
2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 che disconosce il diritto
all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali disposizioni interpretative della
norma o sospensive dei procedimenti avviati dai Comuni, il Governo intenda attivare in attesa della cennata decisione della Corte.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta
quanto segue.
Occorre innanzitutto precisare che l’art. 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come
modificato dall’art. 5-decies del D.L. n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi,
retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire.
A tal proposito è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al D.L. 146 del 2021 è stata
introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni
pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione
principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del MEF in occasione di Telefisco 2022
tenutosi in data 31 gennaio 2022.
Acclarata la portata innovativa della disposizione in esame, giova sottolineare che, con
riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso”-
Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica la notifica di avvisi di accertamento
da parte dei Comuni fino all’anno d’imposta 2021.
Tuttavia, come gli stessi Onorevoli interroganti hanno rilevato, sulla questione si registra un
recente intervento della Corte Costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sè stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
Nello stesso comunicato si legge infatti che “la Corte dubita della legittimità costituzionale –
in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla
dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU)
ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di
ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed
effettiva dimora abituale in un immobile diverso”.
Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di
cautela nelle attività di accertamento dell’Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai comuni stessi.
Dove posso approfondire la questione?
Imu, i dubbi della Consulta sui limiti all’esenzione per nucleo familiare
di Saverio Fossati
24 Marzo 2022
La Corte solleva davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale. La Cassazione aveva sposato la linea contraria nonostante le aperture del Mef
Abitazione principale, non può essere negata un’esenzione a famiglia
07 Febbraio 2022
Nell’alveo delle recenti posizioni assunte da legislatore, giudici e dottrina sulla corretta tassazione Imu dell’abitazione principale dell’unico nucleo familiare costituito da coniugi non legalmente separati, una convincente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale consente di tornare sul tema, in attesa che in modo conclusivo si pronunci la stessa Corte.
Consulta di nuovo chiamata sui componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi
di Tommaso Ventre*
25 Novembre 2021
La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI , ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in relazione agli artt. 1, 29, 31, 35 e 47 Cost.
http://www.rivistatrimestraledirittotributario.it/Article/Archive/index_html?idn=38&ida=420&idi=-1&idu=-1#:~:text=La%20Corte%20di%20Cassazione%20disconosce,%2C%20comma%202%2C%20D.L.%20n.
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/imu-abitazione-principale-chiamata-causa-corte-costituzionale-AEuq4tg