Sentenza del 6/3/2023 n. 1169 – CGT2G Lazio Sezione 2
Massima:
In materia di esenzione ICI/IMU ex art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/92 la Commissione UE, con decisione del 19 dicembre 2012, nel valutare se possa essere considerata aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione (art. 107, paragrafo 1, del Trattato), ha precisato che “anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica” cioè offrire beni o servizi sul mercato: in altre parole, la finalità sociale perseguita non è sufficiente ad escludere la natura economica all’attività esercitata, essendo necessario, per escludere tale carattere e rendere legittima l’esenzione, che l’attività stessa sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un compenso. Le pronunce della Suprema Corte successive a tale decisione, affermano la compatibilità dell’esenzione con il divieto di aiuti di Stato, fissato dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.Nel caso di specie trattasi di struttura facente parte di un “Collegio” in possesso del requisito di natura soggettiva (“l’immobile deve essere utilizzato da un Ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del d.P. R. n. 917/87“) e destinato a strutture sportive in uso esclusivo e gratuito ai seminaristi. La Corte respingendo l’appello del Comune di Roma, ha statuito che già la confermata decisione di primo grado, nell’accogliere la tesi del ricorrente Collegio, aveva precisato che si rendeva necessario accertare se l’attività svolta nell’immobile era da qualificarsi non economica nel senso che veniva svolta a titolo gratuito e che non poteva chiedersi al ricorrente una prova negativa circa il carattere non economico dell’attività ben potendo l’Ufficio portare elementi a dimostrazione dell’uso delle strutture da parte di terzi a pagamento, prova invece mancante. La Corte ha ulteriormente statuito che l’immobile di cui trattasi rientrava in un più vasto complesso immobiliare, di proprietà dello stesso Collegio, in relazione al quale il Comune aveva riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione, stante la destinazione degli immobili in questione a scopi di culto o di formazione del clero, e mancando in atti qualsiasi elemento, anche indiziante, che possa far dubitare in merito alla destinazione dichiarata dal contribuente nel ricorso introduttivo, non potendo, conseguentemente, il contribuente essere onerato della dimostrazione di un dato negativo, ossia di non svolgere un’attività commerciale. (G.T.).
Riferimenti normativi: ex art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/92, art. 73, comma 1, lett. c) del d.P. R. n. 917/87), art. 107, paragrafo 1, del Trattato”UE.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent nn. 13970/2016; 22233/2019; 6795/2020; 24044/2022.