Cassazione Ord. Sez. 5 Num. 1148 del 16/1/2023
In definitiva, la variazione catastale (in D/10) conseguita nell’anno 2010 dalla società ha integrato il dato oggettivo su cui si è fondata la ruralità del bene e quindi larelativa esenzione, in termini valevoli solo per il futuro (a partire dalla messa in atti della nuova categoria), come nella specie accaduto. L’effetto retroattivo della ruralità esigeva, invece la menzionata, specifica autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011 e che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti, costituente essi requisiti autonomi dalla mera domanda e funzionali ad estendere il beneficio ai cinque anni precedenti la dichiarazione