Sentenza del 26/9/2023 n. 5324 – CGT2G Lazio Sezione 4
Massima:
L’agevolazione fiscale per la prima casa per l’unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano da residente all’estero iscritto all’AIRE spetta non solo se non risulti locata ma anche se il Comune di riferimento abbia deciso in tal senso atteso l’articolo 13 della legge 22 dicembre 2011 numero 214 condiziona il riconoscimento dell’agevolazione solo se il Comune ha esercitato tale facoltà. Nel caso di specie il consiglio comunale di Roma, con delibera numero 36 del 2 agosto 2012, non ha riconosciuto tale agevolazione per i cittadini italiani residenti all’estero per cui la Corte, in riforma della sentenza di 1° grado, compensando le spese, ha accolto l’appello del Comune.
Riferimenti normativi: art 13 l. n. 214 del 22 dicembre 2011; Comune di Roma delibera n. 36 del 2 agosto 2012.