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IMU – Piattaforme idrocarburi – No esenzione

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CGT1G TERAMO – SEZ. I – Sentenza 34 del 10/2/2023

Ringraziamo l’ Avv. Raffaele Scirè per la preziosa segnalazione


23.1 Ancora, il ricorrente assume che le piattaforme non sarebbero accatastabili per difetto di autonoma utilità e idoneità a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 5 r.d.l.. n. 652/39: ciò perché “nessun trattamento industriale dei prodotti estratti viene eseguito a bordo delle piattaforme”, che “in assenza del pozzo cui afferiscono, non potrebbero essere installate e non avrebbero pertanto una autonoma utilità”, dovendo così assimilarsi alle pertinenze della miniera contemplate dall’art. 23 del r.d. n. 1443/27 (“Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti desinati all’arricchimento del minerale”).
23.2 Ma l’idoneità a produrre reddito non può essere intesa in termini di immediato trasferimento o monetizzazione, bensì di risultato suscettibile di autonoma valutazione economica.
23.3 Sicché, ove pure si volesse assimilare il rapporto tra l’impianto di estrazione rispetto al giacimento sottomarino al vincolo di pertinenzialità dei beni utili alla coltivazione con la miniera, ciò non ne impedirebbe la qualificazione come bene dotato di autonoma utilità economica.