Sentenza del 1/07/2022 n. 862 – Comm. Trib. Reg. Toscana – Sezione 2
Ed invero costituisce ormai principio interpretativo consolidato che in tema di IMU, in base all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l’obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in “leasing”, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13120 del 27/04/2022 -Rv. 664589 – 01).