Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 26679 del 15/9/2023
nello specifico, la Commissione ha ritenuto che la condizione di inagibilità del bene accertata tre anni prima non potesse, di per sé sola, considerarsi invariata, espressamente affermando che «non solo in sede amministrativa ma nemmeno nel presente procedimento, in primo grado o in appello, la contribuente ha prodotto alcun documento che attesti, per il 2012, la permanenza di quelle condizioni di inagibilità che erano state riscontrate nel 2009»;
Detta valutazione risulta, da un lato, corretta sul piano dei principi, giacchè la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all’anno di imposta per cui è invocata (a prescindere dal modo con cui la prova può essere offerta e cioè anche dimostrando la permanenza delle condizioni di inagibilità già dichiarate, accertate o conosciute dall’ente per gli anni pregressi), mentre, sotto altro profilo, si basa su di un accertamento non censurabile sotto il paramento di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., dovendo sul punto aggiungersi che le ragioni della contestazione avanzata dalla società coinvolgono la Corte in un’inammissibile rivisitazione del quadro probatorio raccolto nella parte in cui assumono che attraverso un ragionamento di tipo inferenziale (l’assenza di titoli abilitativi per il ripristino delle condizioni di agibilità del bene) il Giudice dell’appello avrebbe potuto considerare invariata la condizione di fatiscenza del bene accertata nell’anno 2009;