Sez. 5 – , Ordinanza n. 6844 del 07/03/2023 (Rv. 667380 – 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DELL’ORFANO ANTONELLA.
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA.
C. (CHIARELLO ANTONIO) contro M. (RUSSO PASQUALE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2017
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU – Immobile concesso in leasing –
Risoluzione del contratto – Soggettività passiva di imposta – Individuazione.
Massima
In tema di leasing, in base al disposto dell’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo
dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito
la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto
ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di
quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione
qualificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 672,
della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI.
Riferimenti normativi
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9, Legge 27/12/2013 num. 147
art. 1 com. 672 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453
Massime precedenti Conformi: N. 29973 del 2019 Rv. 655919 – 01
Massime precedenti Difformi: N. 19166 del 2019 Rv. 654521 – 01