Cassazione Civile – Sezione V – Ordinanza del 2/10/2023 n. 27761
Risultano, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, i quali vanno esaminati
congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali il Comune ha contestato la decisione
impugnata in relazione al presupposto oggettivo dell’esenzione, sotto il profilo dell’utilizzo non
commerciale dei beni immobili, la cui sussistenza – sostiene il ricorrente – sarebbe stata
sbrigativamente riconosciuta dal Giudice dell’appello in base al solo richiamo alla legge reg. istitutiva
dell’ESU, senza però effettuare alcuna verifica circa l’effettivo svolgimento, al di là del della
destinazione impressa dalla predetta legge, nell’immobile questione delle attività con modalità non
commerciali