CGT22G Torino - Sez. I - Sentenza del 5/5/2023 n. 202 - Occorre infatti rammentare che la disposizione dello Statuto del contribuente (art. 6 comma 4) norma che, adottata con legge dello Stato, è evidentemente sovraordinata rispetto alla normativa, di carattere secondario, emanata dal Comune appellante, che fa divieto all'amministrazione finanziaria (ovviamente il disposto è estensibile anche agli altri Enti impositori) di onerare il contribuente dell'allegazione di documenti già in possesso dell'amministrazione stessa (nella fattispecie di interesse si tratta di contratti locatizi debitamente registrati), appare stridere evidentemente rispetto alla disposizione regolamentare di cui si discute.
Giurisprudenza IMUIMUPrimo Pianotributi in genere

IMU – Immobili locati – Dichiarazione prevista da Regolamento – Contrasto con lo statuto del contribuente

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CGT22G Torino – Sez. I – Sentenza del 5/5/2023 n. 202


Occorre infatti rammentare che la disposizione dello Statuto del contribuente (art. 6 comma 4) norma che, adottata con legge dello Stato, è evidentemente sovraordinata rispetto alla normativa, di carattere secondario, emanata dal Comune appellante, che fa divieto all’amministrazione finanziaria (ovviamente il disposto è estensibile anche agli altri Enti impositori) di onerare il contribuente dell’allegazione di documenti già in possesso dell’amministrazione stessa (nella fattispecie di interesse si tratta di contratti locatizi debitamente registrati), appare stridere evidentemente rispetto alla disposizione regolamentare di cui si discute.