Sentenza del 12/7/2023 n. 2210 – CGT2G Lombardia – Sezione 26
Al contrario, pare nella specie debba essere accolta l’invocata causa di esenzione di cui all’art. 9, co.8, D. Lvo n. 23/11, prevista, come è noto, per gli “enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali”.
Contrariamente a quanto assunto dai primi giudici, infatti, per l’applicazione della disposizione in questione, la condizione richiesta è la semplice “destinazione” in via esclusiva dell’immobile a compiti istituzionale e dunque non l’utilizzo effettivo per tali compiti; ne consegue che l’esenzione in questione non può essere disconosciuta per immobili che, pur essendo dismessi e non attualmente utilizzati, siano comunque sottoposti a detta destinazione in ragione di apposita norma urbanistica che ciò prevede (non a caso si parla di “destinazione” urbanistica).