Sentenza del 25/9/2023 n. 5314 – CGT2G Lazio Sezione 11
Massima:
Spetta l’esenzione Imu per un immobile di proprietà di istituto religioso destinato ad attività didattica, nel caso di specie una scuola paritaria, a condizione che sussista il requisito soggettivo e che l’attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero a fronte del versamento di corrispettivi che per la loro entità possano considerarsi simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Per l’attività didattica il parametro di riferimento per verificare che il corrispettivo percepito sia simbolico, e che quindi costituisca solo “una frazione del costo effettivo del servizio”, è il “Costo Medio per Studente” (CMS), determinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quando il “Corrispettivo Medio percepito” dall’ente non commerciale (CM) è inferiore al CMS, il requisito è rispettato e il corrispettivo, simbolico, copre solo una frazione del costo del servizio. Comparazione non effettuata con precisione nel caso di specie con conseguente rigetto dell’appello dell’Istituto. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 2697 c.c; art. 7, co. 5-bis d.lgs. n.546/92; art. 7 lett. i) d.l. n. 504/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass nn. 24243/21; 28578/20; 1031/21; 4502/12; 14226/15.