Sentenza del 23/6/2023 n. 3811 – CGT2G Lazio Sezione 1
Massima:
In materia d’imposta municipale propria trova applicazione – per quel che qui interessa – l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con riferimento agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (enti pubblici e privati diversi dalle società) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività ricettive nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cioè le attività di religione o di culto, intese quali attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana). Nel caso di specie ricorre sia requisito il soggettivo (una Casa di Procura di una Congregazione cattolica, ente non commerciale ex art. 73, co. 1, lettera c) d.P.R. 017/86) che il requisito oggettivo, immobile destinato esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di una delle attività elencate dalla norma, come provato con dichiarazione del Vicariato di Roma. Spetta quindi, ivi svolgendosi un’attività diretta alla formazione del clero e dei religiosi, da ricondursi tra le attività di religione che giustificano il beneficio dell’esenzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985 e dell’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 16, lett. a) legge n. 222/1985; art. 7, comma 1, lettera i) d.lgs. n. 504/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 5063/2012; 4502/2012; 26657/09; 6494/14.