Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

IMU – Fabbricati destinati alla vendita – Mancata presentazione denuncia – Non impedisce riconoscimento esenzione

Print Friendly, PDF & Email

Sentenza del 22/6/2023 n. 3784 – CGT2G Lazio Sezione 13


Massima:

Spetta l’esenzione Imu prevista per i fabbricati destinati alla vendita e classificati nel bilancio come rimanenze, esenzione subordinata al possesso, nel caso di specie non contestato, di specifici requisiti quali fabbricati di nuova costruzione, oppure oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, destinati alla vendita e non locati. L’esenzione non può essere negata, come preteso dal Comune, per la mancata presentazione della denuncia, atteso che sono inconferenti le norme che condizionano esenzioni o benefici fiscali alla presentazione di specifiche istanze o denunce (tale è l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 pro-tempore vigente); fatte salve eventuali sanzioni per l’omissione o il ritardo della dichiarazione. Inoltre, hanno precisato i giudici, la decadenza di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 102/2013 è da considerarsi sanzione impropria; pertanto, essendo stata essa abolita con l. n. 160/2019, art. 1 comma 769, si deve applicare il principio del favor rei fissato dall’art. 3 d.lgs. n.472/19772. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. n. 102/2013, l’art. 2, co. 1 e co. 5-bis, art. 3 d.l.gs n. 472/19772.