Sentenza del 20/9/2023 n. 7689 - CGT2G PALERMO Sezione 19 - "Nella specie, tuttavia, esisteva tra i due enti - comodante e comodatario - "un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale", circostanza nella specie non indagata. A tanto provvederà il giudice di rinvio." (da Cass. n. 8073 del 2019)
Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

IMU – Ente con finalità assistenziali – Comodante e comodatario – Requisiti per esenzione

Print Friendly, PDF & Email

Sentenza del 20/9/2023 n. 7689 – CGT2G PALERMO Sezione 19


“Nella specie, tuttavia, esisteva tra i due enti – comodante e comodatario – “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”, circostanza nella specie non indagata. A tanto provvederà il giudice di rinvio.” (da Cass. n. 8073 del 2019)

Deve, quindi, ritenersi che l’applicazione dell’esenzione sia subordinata all’accertamento che le formule negoziali o la stessa natura giuridica formale degli enti non inducano in errore l’ente locale circa la spettanza dell’esenzione, che richiede l’assenza dello scopo di lucro tanto negli enti coinvolti nell’operazione, quanto nell’attività esercitata nell’immobile oggetto dell’imposta