Sentenza del 18/3/2024 n. 142 - CGT2G Piemonte - Sezione 2 - In materia di debito IMU, dovuto a seguito di successione ereditaria, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, poiché la stessa si applica ai soli debiti contratti dal de cuius aventi ad oggetto il mancato pagamento delle imposte sui redditi. Al caso in esame, non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione.
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IMU dovuta per le aree sottoposte a bonifica