CGT2G Abruzzo – Sez. II – Sentenza 300 del 30/4/2025
La ricorrente, odierna appellante, sostiene che le aree sottoposte a bonifica non hanno la possibilità di
realizzare alcun intervento residenziale, e pertanto il loro valore sarebbe nullo, con conseguente illegittimità dell’imposizione Imu e del relativo avviso di accertamento in discussione in questa sede.
Tale tesi non appare convincente per diversi motivi.
In primo luogo, l’impossibilità di realizzare su dette aree attività edificatoria non è vera in astratto perché le delibere regionali che impedirebbero l’edificabilità (Delibera Giunta Regione Abruzzo n. 137 del 3 marzo 2014 e n. 764 del 22 novembre 2016) in realtà parlano esclusivamente di un rischio potenziale che ben può essere superato prendendo appositi accorgimenti, e che pertanto non esclude l’edificabilità ma a tutto voler concedere la riduce (profilo questo che però non appare dedotto nel presente giudizio, dove si parla sempre di inedificabilità con azzeramento del valore).
