IMU

imu cumulabili inagibilità ed interesse storico

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Sez. 5 – , Ordinanza n. 6266 del 02/03/2023 (Rv. 667333 – 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO
SARDO GIUSEPPE.
S. (PAUDICE CARMINE) contro C. (AMORETTI MARIA ANNA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2020

In tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n.
201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di
interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al
25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due
agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono ed in assenza di una
esplicita esclusione di cumulabilità da parte del legislatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge
22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10
Massime precedenti Vedi: N. 16818 del 2021 Rv. 661754 – 01, N. 8592 del 2021 Rv. 660884 –
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