“…- più volte la Corte di Cassazione ha affermato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio (in tal senso di recente Cass. 12062/2019, in esplicito richiamo a Cass. 16605/2010).
– la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, attesa l’esistenza di un patrimonio separato della società di gestione del risparmio, esclusivamente tale SGR può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento (così anche Cass. 15319/2013 e CTR Campania 150/21/2020).”