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Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

IMU – Comproprietario terreno agricolo – Esenzione – Condizioni

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Sentenza del 3/5/2023 n. 547 – CGT2G Emilia Romagna Sezione 8

Riportandosi alla sentenza della Cassazione n. 15566/2010 e, “in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b). va considerato che ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.


Il Comune di Bondeno, in data 18 luglio 2018 ha emesso avviso di accertamento per infedele dichiarazione e parziale versamento dell’IMU a saldo per l’anno 2013, con recupero di imposta, sanzioni e interessi, nei confronti del Sig. Z.S..

Il Comune motiva l’avviso di accertamento contestando al contribuente di essere “…. proprietari di terreno al 50% insieme al signor Z.St. (ndr: fratello), e non risulta effettuato il versamento IMU a saldo anno 2013. Ai sensi del D.L.133/2013 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola, erano esclusi dal versamento della rata a saldo IMU anno 2013. (Il sig. Z.S.) non aveva i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa. In particolare il requisito oggettivo (possesso e conduzione diretta del fondo) non è presente in quanto i terreni sono stati affittati al comproprietario e la S. V. non risulta iscritta in camera di commercio per l’esercizio di un’attività agricola.

Seppure iscritto negli elenchi previdenziali non può qualificarsi coltivatore diretto e quindi titolare di un’impresa agricola. In materia di soggetti coadiuvanti nell’esercizio di attività agricola, si richiama l’ordinanza n. 11979/2017 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto non applicabile l’agevolazione IMU in favore di chi coadiuva il coltivatore diretto nella coltivazione del fondo. (vedi anche Cass. 10144/2010 e n. 4093/2015).”

In data 30 ottobre 2018, il Sig. Z.S. presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, che con la Sentenza n. XXX/2019 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento IMU, sostenendo che … “Non può essere revocato in dubbio che l’odierno ricorrente riveste la qualifica di coltivatore diretto i cui requisiti sono attestati dall’iscrizione alla specifica gestione INPS “coltivatori diretti/coloni/mezzadri” (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo). La norma agevolativa sopra richiamata richiede, quale ulteriore requisito oggettivo, il possesso e la conduzione del fondo che, nel caso di specie, secondo l’interpretazione del Comune, sarebbe escluso posto che l’attività agricola è esercitata dal fratello St. sia pure in forma di impresa famigliare di cui il ricorrente è coadiutore. ….” La definizione stessa di coltivatore diretto, come è dato riscontrare in tutta la normativa di settore, si basa sulla centralità attribuita al nucleo famigliare del coltivatore diretto, vale a dire di colui che gestisce e coltiva il fondo con il lavoro prevalente proprio e dei componenti della sua famiglia. La “modernizzazione” dell’attività agricola ha introdotto forme di collaborazione nella gestione del fondo agricolo tra comproprietari, tra cui la costituzione delle società agricole (società semplice), che non possono snaturare né l’attività agricola esercitata (che non diventa imprenditoriale solo perché esercitata in forma societari) né la figura professionale di coloro che coltivano il terreno.

Come chiarito dallo stesso MEF con nota del 23/6/2016 prot 20535/2016, in capo al famigliare coadiuvante dell’impresa agricola famigliare, che è anche comproprietario del fondo su cui è esercitata l’attività dell’impresa famigliare, deve riconoscersi il requisito oggettivo del “possesso e conduzione” del terreno agricolo: il collaboratore famigliare, infatti, comproprietario del terreno agricolo anche se affittato al titolare dell’impresa famigliare con cui collabora, continua a detenere il terreno stesso e a coltivarlo, seppure come collaboratore famigliare, posto che l’affitto/locazione non rientra tra gli atti costituitivi di diritti reali sul fondo. Sussiste anche il requisito soggettivo costituito dalla qualifica di coltivatore diretto come attestato dall’iscrizione agli elenchi contributivi INPS.”

Appella il comune che eccepisce:

Invero, la CTP con la sentenza n. XXX/2019 non ha minimamente considerato che esiste una consolidata interpretazione restrittiva della Cassazione che nega l’agevolazione a soggetti diversi dal coltivatore diretto. Non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente Sig. Z.S., è coadiuvante nell’azienda agricola della quale il fratello Stefano è titolare, ma i due fratelli non solo non appartengono allo stesso nucleo familiare, ma risiedono in due Comuni diversi, sicchè, anche accogliendo l’interpretazione del Ministero, al Sig. Z.S. non può essere riconosciuta l’agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti.

Conclusivamente il Comune chiede la riforma dell’appellata sentenza con la conferma per intero dell’avviso di accertamento IMU anno 2013 e condannare la controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Il Sig. Z.S. non si costituisce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente questa Corte dà atto che il contribuente ha correttamente prodotto appello con atto notificato a mezzo PEC in data 2 marzo 2020 indirizzata a contenzioso.ivfe@pec.coldiretti.it che nel giudizio di primo grado risultava l’indirizzo presso cui il contribuente aveva eletto domicilio.

La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, per cui questa Corte esamina quanto eccepito in fase di appello dall’Ufficio, tenendo fermo quanto è stato oggetto in primo grado.

Nel merito, il Comune ritiene che il sig. Z.S. non abbia diritto all’esenzione, previsto per il versamento della seconda rata IMU terreni 2013, per effetto del DL 133/2013 e recupera l’imposta non versata dal ricorrente.

L’Ufficio si riporta alla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017 ha avuto modo di affermare come “in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, lettera b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente”, con la conseguenza che, nel caso di proprietario coadiuvante di un’impresa che conduce il fondo stesso in forza di un contratto di locazione, non si rende applicabile la fictio iuris prevista”.

La sentenza, che riprende precedenti giurisprudenziali (cfr. Cassazione, sentenze 10144/2010 e 4093/2015), si incardina, offrendo l’interpretazione dei giudici di legittimità, all’interno del contrasto interpretativo creatasi tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Anci (Associazione nazionale comuni italiani) in merito alla corretta interpretazione da fornire alla norma agevolativa riguardante la determinazione della base imponibile ICI (ora IMU) dei terreni edificabili. Come noto, infatti, tali terreni, per effetto del disposto di cui all’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 che richiama la previsione contenuta nell’articolo 2, D.Lgs. 504/1992, non si considerano quali edificabili quando sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola e vengono utilizzati a fini agro-silvo-pastorali.

Per effetto delle novità introdotte con decorrenza 2016, tali terreni non scontano più l’IMU. Oltre al requisito soggettivo la norma richiede anche il possesso e l’utilizzo a fini agricoli. Tali requisiti devono essere provati a cura del coltivatore diretto e/o Iap come confermato dai giudici di legittimità con la sentenza 24959/2009 con cui è stato affermato come “mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. 446/1997, articolo 58 è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete”. In tale contesto si innesta la sentenza 24959/2009 che diverge con l’impostazione offerta dal Mef con la

nota protocollo n. 20535 del 23 maggio 2016 e che viene contestata dal Comune di Bondeno. Il Mef ha

riconosciuta l’agevolazione nell’ipotesi di coltivatore diretto o Iap proprietario o comproprietario di terreni agricoli che vengono coltivati da un’impresa agricola di cui il titolare è un altro componente del nucleo familiare. Se per il requisito soggettivo non si potevano porre problemi interpretativi, per quanto riguarda quello oggettivo, e nello specifico l’obbligo di coltivazione, il Mef giustifica tale impostazione affermando come esso sussiste poiché “il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare”.

In senso contrario il comune di Bondeno che ha sostenuto come tale requisito non possa essere riscontrato in capo al coadiuvante in quanto il terreno viene concesso in locazione all’impresa familiare il cui titolare è altro soggetto.

Altro discorso è, l’ipotesi di comproprietà del fondo ed esercizio effettivo dell’attività da parte solo di alcuni dei comproprietari. Infatti la Cassazione con la Sentenza n. 15566/2010 ha ritenuto che le agevolazioni ICI previste per i terreni agricoli dall’art.2, c. 1, lettera b), del D. Lgs. 504/1992 rispondono a criteri oggettivi e non soggettivi, per cui la qualificazione dell’area come terreno agricolo si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, ognuno dei quali può quindi fruire del beneficio di non considerare l’area come fabbricabile. In tale circostanza la Cassazione citata ritiene che “..la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.”

Nella fattispecie oggetto del presente contenzioso, il ricorrente è comproprietario al 50% dei terreni oggetto dell’accertamento IMU, li coltiva direttamente in qualità di coadiuvante famigliare della impresa agricola individuale Z.St., con il quale ha per esigenze amministrative posto in essere un contratto d’affitto a favore del titolare dell’impresa famigliare, (contratto d’affitto accettato anche per la non decadenza dei benefici dell’imposta di registro agevolata PPC ai sensi dell’art. 11 del D. Lvo 221/2001, come ha sostenuto nel ricorso in primo grado). La conduzione diretta dei terreni da parte del ricorrente nell’ambito dell’impresa famigliare è riscontrabile dal modello CD1 presentato all’INPS in data 06-04-1998 dal quale risulta il legame diretto fra Z.S. ed i terreni condotti dall’impresa famigliare, già in comproprietà fra i fratelli Z..

Riportandosi alla sentenza della Cassazione n. 15566/2010 e, “in forza di una interpretazione letterale e

sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b). va considerato che ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.

La diversa soluzione, in realtà confonde e sovrappone l’applicazione di due norme che, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile (art. 5 del decreto citato) ed ha carattere oggettivo. e quella di cui all’art. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto la relatività a cui condurrebbe la posizione del comune che in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti.”

Sulla base di tali presupposti, si ritiene sussistano le condizioni previste affinché il sig. Z.S. possa godere dell’esenzione IMU previste dall’art. 1 D.L. 133/2013 denominato “Abolizione della seconda rata dell’IMU” prevede che per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale di cui all’articolo 1 del decreto-le e 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

E’ assorbita ogni altra eccezione e tenuto conto della contumacia dell’appellato le spese sono compensate.

P.Q.M.

La sezione VIII della Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna rigetta l’appello del comune di Bondeno e compensa le spese di lite.