Sentenza del 7/7/2023 n. 4184 - CGT2G Lazio Sezione 4 - In materia di IMU il riconoscimento del trattamento agevolato per abitazione principale, non riconosciuto nel caso di specie al contribuente non ricorrendone le condizioni per anni pregressi, spetta nel caso di scomposizione del nucleo familiare in cui un componente abbia dimora abituale e residenza in un immobile di proprietà sito sul territorio di Roma ed un altro componente del nucleo familiare
Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

IMU – Abitazione principale – Trattamento agevolato – Condizioni

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Sentenza del 7/7/2023 n. 4184 – CGT2G Lazio Sezione 4


Massima:

In materia di IMU il riconoscimento del trattamento agevolato per abitazione principale, non riconosciuto nel caso di specie al contribuente non ricorrendone le condizioni per anni pregressi, spetta nel caso di scomposizione del nucleo familiare in cui un componente abbia dimora abituale e residenza in un immobile di proprietà sito sul territorio di Roma ed un altro componente del nucleo familiare abbia la dimora e residenza anagrafica in un immobile posseduto in altro comune nazionale con conseguente aliquota agevolata e detrazione applicate ad entrambi gli immobili. Il trattamento agevolato, come da interpretazione fornita dal MEF con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito in immobili diversi situati in comuni diversi sia la dimora abituale che la residenza anagrafica e la scomposizione del nucleo familiare deve essere dettata da effettive necessità di dovere trasferire la dimora abituale e la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui dimora e risiede il nucleo familiare, potendo tali effettive necessità coincidere anche con esigenze lavorative. (G.T.).

Riferimenti normativi: MEF circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.