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Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

IMU – Abitazione principale – Nucleo familiare su Comuni diversi – Esenzione

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Sentenza del 3/4/2023 n. 74 – CGT1G Trieste Sezione 1


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora aaaaa, residente a Trieste (TS), ricorre contro ESATTO Spa ed il Comune di Trieste avverso l’Avviso di accertamento n. 173515967 del 16/11/2021 emesso da ESATTO Spa per l’anno 2016, notificato il 17/12/2021, finalizzato al recupero dell’IMU per Euro 993,00 oltre ad interessi e sanzioni per complessivi Euro 1.313,00.

Eccepisce la ricorrente il difetto di motivazione dell’atto di accertamento (art. 7 della L. 212/2000).

Sul punto sostiene di essere anagraficamente residente nel Comune di Trieste; mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, risiede nel Comune di Maniago (PN).

La scelta di fissare la residenza in due immobili siti in Comuni diversi è stata determinata da esigenze lavorative ciò comporta la spettanza dell’esenzione per entrambi gli immobili.

Chiede quindi l’annullamento dell’Avviso di accertamento per difetto di motivazione ed il riconoscimento dell’esenzione per l’immobile adibito ad “abitazione principale”;

In via subordinata, l’annullamento delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa della disciplina IMU in riferimento all’abitazione principale. Spese rifuse

La Esatto S.p.A., ritualmente costituita, osserva che l’impugnato avviso soddisfa l’esigenza di motivazione che riguarda l’omesso versamento dell’imposta e non la infedele dichiarazione. Nel merito conferma, anche alla luce dell’intervenuta Sentenza n. 209 della Corte costituzionale che la sig.ra aaaaa, nel 2016, risultava proprietaria dell’immobile ed ivi anagraficamente residente; in assenza di prova contraria, la stessa deve essere considerata abitualmente dimorante nello stesso immobile.

Chiede la conferma della validità o meno dell’avviso di accertamento con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Con memoria di data 16.03.2023 la ricorrente ribadisce le ragioni delle doglianze declinate nel ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del giorno 28.03.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., di conseguenza, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Il ricorso è fondato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che, ai fini

dell’esenzione per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha cancellato il precedente requisito richiesto della residenza anche del nucleo familiare. Venuto meno quest’ultimo riferimento deve considerarsi legittimità l’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.

Nel caso che occupa non è contestato che la contribuente risieda nell’immobile oggetto dell’accertamento e che ivi dimora.

Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese processuali si compensano in considerazione del fatto che la decisione è basata sulla sentenza delle Corte Costituzionale che è stata emessa nel corso di questa causa. P.Q.M.

La Corte di Giustizia di Trieste, sezione 1^, accoglie il ricorso. Spese compensate inter partes.