Sentenza del 21/11/2022 n. 1330 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana Sezione 1
È, così, possibile che venga concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi. Facendo applicazione dei principi dianzi esposti al caso in esame, deve reputarsi che non conferme a diritto – ancorché per un fatto sopravvenuto alla decisione medesima – sia la statuizione di prime cure gravata la quale ha fatto discendere dal rapporto di coniugio tra l’A. e la B. e dal diverso luogo di residenza e dimora abituale automaticamente la non spettanza dell’esenzione in capo all’odierno appellante. In ciò deve quindi imporsi la riforma della decisione gravata.