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IMU 2022 – Quello che c’è da sapere in breve

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L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano.

È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio.

Istituita per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.

Dal 2020 a seguito della legge di bilancio che ha abolito la TASI ha inglobato al suo interno anche il gettito che derivava ai comuni da quel prelievo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

COS’E’ L’IMU?

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L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L‘IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].

QUALE E’ IL PRESUPPOSTO DELL’IMU?

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

QUAL’E’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU?

  • regime
    L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
  • definizione
    L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
    Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].
  • assimilazioni
    Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]:  
    – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    – i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    – la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    – un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
    A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
    Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019].
    In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020).

NUOVA REGOLA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA FAMIGLIA DAL 2022

La legge di conversione del decreto fiscale 146/2021 (Atto Camera 3395) collegato al Bilancio 2022, prova a mettere la parola fine alla controversa questione relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un copioso contenzioso. Il nuovo articolo 5-decies, infatti, stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi membri del nucleo familiare. Ciò anche nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi.

La questione controversa
La disposizione normativa “attenzionata” è il comma 741 dell’articolo 1, legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), che, ai fini dell’imposta municipale propria, definisce abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, circostanza che, ai sensi del precedente comma 740, non costituisce presupposto per l’applicazione del tributo, a meno che il fabbricato non sia classificato in una delle categorie catastali di maggior valore (A/1, A/8 e A/9, rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per quest’ultima fattispecie, in ogni caso, si fruisce di una tassazione di favore, con applicazione di un’aliquota base ridotta allo 0,5%, che il Comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all’azzeramento (comma 748).
Lo stesso comma 741 specifica che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze spettano per un solo immobile.
Per completezza, si ricorda che sono considerati abitazioni principali anche: gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinati a studenti universitari soci assegnatari (nella seconda ipotesi, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica); gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice; un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza la necessità che sussistano le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; su decisione del Comune, l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, sempre che non sia locato (in caso di più immobili, l’assimilazione è applicabile a uno solo di essi).

La ricordata definizione di abitazione principale fornita dalla legge di bilancio 2020, che ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale unificando le due previgenti forme di prelievo (Imu e Tasi), ripropone di fatto la definizione presente nell’articolo 13, comma 2, Dl 201/2011 (si tratta del provvedimento che, dal 2012, anticipò in via sperimentale l’introduzione dell’imposta municipale propria), come modificata e integrata dal decreto legge 16/2012 (articolo 4, comma 5, lettera a).
Sulla disciplina Imu, l’amministrazione finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la corposa circolare Mef n. 3/2012. In quel documento, al paragrafo 6, si afferma che, in caso di coniugi con residenza in due immobili diversi, non opera la limitazione alla duplice fruizione delle agevolazioni per l’abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso comune.
In direzione opposta, invece, il recente consolidato orientamento della Corte di cassazione (sentenze nn. 4166/20204170/202020130/20202194/202117408/2021), secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso) se i comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (se il comune è lo stesso, in base al comma 741, l’agevolazione compete per una sola abitazione).

La soluzione adottata
L’intervento operato dal legislatore in sede di “collegato fiscale” mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere, secondo l’interpretazione ministeriale, una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.
Modificando il comma 741, viene chiarito che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare. Ciò sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale, sia se gli immobili si trovano in comuni diversi.

CHI PAGA L’IMU?

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).

SU COSA SI CALCOLA L’IMU?

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastaleMoltiplicatore
A (tranne A/10)160
A/1080
B140
C/155
C/2, C/6 e C/7160
C/3, C/4 e C/5140
D (tranne D/5)65
D/580
  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
–  zona territoriale di ubicazione;
–  indice di edificabilità;
–  destinazione d’uso consentita;
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

  • terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICABILI PER L’IMU?

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  • approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
  • pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella (disponibile anche in formato pdf).
fattispecienorma di riferimentoaliquota stabilita dalla leggealiquota minima che può essere stabilita dal comunealiquota massima che può essere stabilita dal comuneulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7art. 1, c. 740,L. n. 160/2019Esentenon previsto
abitazione principale di categoria catastaleA/1, A/8 e A/9* si applica una detrazione di euro 200art. 1, c. 748,L. n. 160/20190,5%*00,6%*non previsto
fabbricati del gruppo catastale Dart. 1, c. 753,L. n. 160/20190,86%
(0,76% riservato allo Stato)
0,76%1,06%non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)art. 1, c. 751,L. n. 160/20190,1%
(esenti dal 2022)
00,25%
(esenti dal 2022)
non previsto
fabbricati rurali strumentaliart. 1, c. 750,L. n. 160/20190,1%00,1%non previsto
altri fabbricati(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)art. 1, c. 754,L. n. 160/20190,86%01,06%1,14%
aree fabbricabiliart. 1, c. 754,L. n. 160/20190,86%01,06%1,14%
terreni agricoli(se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758,
legge n. 160/2019)
art. 1, c. 752,L. n. 160/20190,76%01,06%non previsto 


A decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

QUALI SONO LE ESENZIONI IMU?

Le ipotesi di esenzione dall’IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019] sono:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che erano stati, invece, esentati a decorrere dall’anno 2014.
I fabbricati merce, tuttavia, saranno esenti dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi  [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI IMU?

Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie:

  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019]Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
    – esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
    – su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
    L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);
  • fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
    fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]
  • Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
  • abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    –  il contratto di comodato sia registrato;
    –  il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    –  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
    La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

QUANDO SI DEVONO EFFETTUARE I VERSAMENTI IMU?

Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre* (versamento del saldo).

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

E’ anche possibile versare, entro il 16 giugno 2021, l’intero importo in un’unica soluzione.

Disciplina dei versamenti a seguito dell’introduzione della nuova IMU dal 2020

  • modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019]
    L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
    –  il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
    –  Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
  • rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]L’IMU deve essere versata in due rate.
    La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
    La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il solo anno 2020, le delibere utili per il calcolo del saldo dell’IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020 [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020].
    È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
    A decorrere dall’anno 2021, e in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d’imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell’adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l’assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera.
  • modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019]
    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
    –  modello F24;
    –  bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
    A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).

COSA SUCCEDE SE NON SI VERSA NEI TEMPI PREVISTI L’IMU?

Chi non versa l’Imu dovuta nei tempi previsti o ne versi solo una parte, magari per un errore, può aderire al cosiddetto ravvedimento operoso. Per mettersi in regola, ovviamente, bisognerà pagare l’imposta dovuta per il tributo, gli interessi e le sanzioni.

A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE PER IL RITARDO DI PAGAMENTO IMU?

La sanzione è uguale a quella comminata in caso di omesso (o carente) pagamento di Irpef e Ires. Si applica la sanzione ordinaria del 30% ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni o ridotta all’1% – per ciascun giorno di ritardo – per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni. Chi pagherà con un ritardo di 7 giorni, quindi, dovrà pagare una sanzione ridotta del 7%.

Alle sanzioni ordinarie vanno applicate riduzioni a seconda del tipo di ravvedimento scelto e dei giorni passati dalla scadenza. Queste le formule di ravvedimento possibili:

  • sprint, effettuato entro 14 giorni dall’omesso (o carente) versamento. In questo caso la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1%);
  • breve, effettuato tra il 15° e il 30° giorno rispetto alla data ordinaria di scadenza. In questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
  • medio, per i pagamenti effettuati tra il 30° e il 90° giorno dalla scadenza ordinaria. In questo caso la sanzione è pari all’1,67% (1/9 del 15%);
  • lungo, per le regolarizzazioni avvenute entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la “multa” è pari al 3,75%, ossia 1/8 del 30%.

QuALI SONO LE ESENZIONI COVID PER L’IMU?

Il decreto Agosto approvato l’anno scorso stabilisce che l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che sono esercitate all’interno della struttura.

Questi immobili, oltre che per il 2021 e per il 2022, sono stati esentati dal versamento della seconda rata dell’Imu 2020.

HO UN INQUILINO CHE HA UNO SFRATTO PER MOROSITA’ IN CORSO, DEVO PAGARE L’IMU?

Nel decreto Sostegni bis del 2021 è prevista l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’Imu relativa all’immobile, concesso in locazione a uso abitativo, posseduto da persone che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.

Stop alla Imu anche per le persone titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Sempre con il decreto Sostegni bis è stato deciso che questi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Per ottenere il rimborso bisogna presentare un’istanza ad hoc a cui allegare la presentazione della dichiarazione Imu del 2021. 

GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA PAGANO L’IMU?

La legge di Bilancio 2021 dispone per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012, nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza l’esenzione dall’applicazione dell’Imu, prolungandola fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Una misura analoga è riservata ai fabbricati che, trovandosi nei comuni del Centro Italia, siano stati distrutti oppure sianon oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia. Anche questi immobili sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

ENTRAMBE LE MISURE PROROGATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

QUANDO E COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE IMU?

L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

SONO RESIDENTE ALL’ESTERO DEVO PAGARE L’IMU PER MPIMMOBILE CHE HO IN ITALIA?

La legge di Bilancio 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel nostro Paese che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imu è dimezzata. 

Per godere di questo beneficio, oltre a essere titolari di una pensione, è sufficiente non essere residenti in Italia. Non è richiesta l’iscrizione all’Aire, l’Anagrafe italiani residenti all’estero.

La Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2022 ridefinisce la misura dell’agevolazione riconosciuta ai residenti all’estero, che in via temporanea e solo per il 2022 potranno versare l’IMU nella misura del 37,5%. Si assottiglia ancora di più l’importo dell’IMU addebitato ai pensionati residenti all’estero

REGOLAMENTI E ALIQUOTE IMU QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEI COMUNI?

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell’IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio per l’anno 2020 [art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019] prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell’atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.

Per il solo anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;
  • nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all’IMU e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;
  • il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.
  • la legge di bilancio per l’anno 2020 [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019] prevede che la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU avvenga mediante inserimento dell’apposito prospetto, ma tale modalità di trasmissione sarà operativa solo a seguito dell’adozione dello stesso decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Si precisa, inoltre, che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it i seguenti atti (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

  • la deliberazione di nomina del funzionario responsabile dell’imposta;
    i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle aliquote dirette al Consiglio comunale;
  • la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle aliquote già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle aliquote;
  • le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.

Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, e dei relativi termini, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.

DOVE TROVO I REGOLAMENTI E LE ALIQUOTE IMU DEL MIO COMUNE?

Sul sito del MEF sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote concernenti l’IMU, l’IMI (Provincia di Bolzano) e l’IMIS (Provincia Autonoma di Trento), che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale.
Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

  • Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014)
    Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi alla TARI e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote IMU per singolo comune o per area geografica.
    Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica
  • Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014)
    Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione.
    Elenchi generali aggiornati quotidianamente
  • Regolamenti e delibere 2012 e 2013
    I regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU relativi agli anni 2012 e 2013 possono essere consultati al link

E’ POSSIBILE CONSULTARE GLI ELENCHI GENERALI DEI REGOLAMENTI E DELLE ALIQUOTE IMU DI TUTTI I COMUNI ITALIANI ?

In questa pagina sono riportati,  separatamente per regolamenti e delibere di determinazione delle aliquote o tariffe, gli elenchi generali relativi a ciascuna annualità, che si aggiornano in automatico in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente.

Gli elenchi generali sono in formato CSV e riportano i seguenti dati: codice catastale, denominazione del comune, numero e data della delibera, data di pubblicazione della stessa, provincia, regione, nome del file contenente l’atto (il cui testo in formato pdf è disponibile nella raccolta per regione) e indicazione del tributo o dei tributi cui il medesimo si riferisce.

Visualizza elenchi generali 2022
Visualizza elenchi generali 2021
Visualizza elenchi generali 2020
Visualizza elenchi generali 2019
Visualizza elenchi generali 2018
Visualizza elenchi generali 2017
Visualizza elenchi generali 2016
Visualizza elenchi generali 2015
Visualizza elenchi generali 2014

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO PER L’IMU?

RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI ALLA NUOVA IMU

Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 (art. 13). “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Gazz. Uff. 6 dicembre 2011 n. 284 – Suppl. Ord. n. 251/L)

Testo del D.L. 201/2011 convertito in legge con le modificazioni apportate durante la conversione in legge, votata al Senato il 24 Aprile 2012.

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014).

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)

QUALI SONO I DECRETI EMANATI DAL MINISTERO IN MATERIA DI IMU?

Decreti ministeriali

QUALI SONO LE INDICAZIONI DI PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IMU (circolari, risoluzioni, note, FAQ e comunicati)?

Circolari e risoluzioni

FAQ e risposte a quesiti

Anno 2019

Circolari e Risoluzioni

Comunicati

FAQ e risposte a quesiti

Anno 2018

Comunicati

Circolari e Risoluzioni

Anno 2017

Comunicati

Circolari e Risoluzioni

Anno 2016

Circolari e Risoluzioni

FAQ e risposte a quesiti

Comunicati

Anno 2015

Circolari e Risoluzioni

Circolari e Risoluzioni DF Imu del 2015

FAQ

FAQ – IMU agricola

Anno 2014

Circolari e Risoluzioni

Risoluzione n° 41/E del 18 aprile 2014 – Imu – Tassazione dei terreni agricoli

Comunicati

Comunicato del 1° dicembre 2014 “Decreto esenzione dall’IMU per i terreni montani” 

Proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» per gli anni 2012 e 2013 

IMU – Inserimento successivo al 15 settembre 2014 nel Portale del federalismo fiscale dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina 

FAQ

Risposte a domande frequenti in materia di TASI e di IMU, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014

FAQ mini IMU e maggiorazione TARES

Note

Termine del 15 settembre 2014 per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina

Anno 2013

Circolari e Risoluzioni

Risoluzione n° 44/E del 4 luglio 2013 – Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori

Circolare n° 5/E dell’11 marzo 2013 – Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti


Comunicati

Comunicato Stampa n° 186 del 20/10/2013

Comunicato Stampa n° 250 del 18/12/2013

Anno 2012

Note

Nota prot. n. 5343/12 Modalità di trasmissione da parte dei comuni delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di imposta municipale propria (IMU)

Comunicati

Modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti residenti all’estero – Comunicato 

Versamento a rate dell’IMU sull’abitazione principale – Comunicato

Comunicato stampa N° 173 del 28 novembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Conferma termine versamento saldo IMU 2012

Comunicato stampa N° 172 del 28 novembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012

Comunicato stampa N° 170 del 27 novembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Versamento IMU approvazione bollettino di conto corrente postale

Comunicato stampa N° 154 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Entro oggi le delibere comunali su aliquote

Comunicato stampa N° 152 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dichiarazione IMU

Comunicato stampa N° 125 del 18 settembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Un’eventuale modifica deve essere decisa dal governo

Comunicato stampa N° 120 del 5 settembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – IMU enti non commerciali: gli adempimenti 2013 non subiranno alcun ritardo

Comunicato stampa N° 100 del 21 luglio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Versamenti IMU comune per comune

Comunicato stampa N° 95 del 14 luglio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Versamenti IMU provincia per provincia

Comunicato stampa N° 63 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Diramata la circolare n.3/DF sull’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)