Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza 3427 del 3/4/2023
l’adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire “sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”.
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione – obbligatoria nell’an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid – costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale (e – non sussistendo alcuna ragione per distinguere – per le sue successive modificazioni operate in progresso di tempo, in relazione ai successivi periodi di imposta).
Trattandosi di adempimento procedimentale previsto espressamente dal paradigma normativo di riferimento – e preordinato, sotto il profilo funzionale, alla garanzia del più ampio e qualificato confronto, in sede di articolazione istruttoria, con le categorie professionali maggiormente interessate alla definizione degli assetti del tributo, relativamente alla fissazione e graduazione delle relative tariffe e della prefigurazione delle possibili esenzioni – la sua omissione deve riguardarsi in termini di violazione di legge, insuscettibile di essere recuperata a posteriori mediante un postumo (ed evidentemente non più funzionale) confronto su decisioni irreversibilmente assunte.