Ne consegue che l’abolizione dell’imposta nel resto d’Italia non opera nel territorio della Provincia di Bolzano. La materia, prima disciplinata dal Testo Unico delle leggi regionali approvato con D.P.G.R. 20.10.1988, n. 29/L, trova ora la sua disciplina, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, nella legge provinciale 16.12.1994, n.12. Tale riserva legislativa di fonte costituzionale rende evidente l’assoluta non pertinenza alla fattispecie dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente e l’improponibilita’ della questione di una presunta sperequazione tra proprietari di seconde case site in Provincia di Bolzano e in altre regioni.
Comm. trib. prov.le sez. II – Bolzano, 27/09/2005, n. 16
Intestazione
FATTO E DIRITTO
B.L., residente a Firenze, via XXXX ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di 1 grado di Bolzano l’ingiunzione notificatagli in data 13 novembre 2003 dal Comune di Badia, con la quale gli e’ stato richiesto il pagamento dell’imposta di soggiorno nell’importo di Euro 102,26 per l’anno 2002 relativa ad un appartamento di sua proprieta’ sito nella frazione di San Cassiano in Badia, chiedendone l’annullamento e con esso la restituzione dell’anzidetto importo nel frattempo pagato, nonche’ dell’imposta concernente gli anni 2000 e 2001, della quale aveva richiesto il rimborso, rifiutatogli dal Comune.
Il ricorrente, ricordato che l’imposta di soggiorno e’ stata soppressa a livello nazionale nell’anno 1989 con legge istitutiva dell’ICIAP, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale della normativa regionale e provinciale che tale imposta hanno mantenuto in vigore, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione. Ha dedotto, inoltre, che vi sarebbe sperequazione tra coloro che soggiornano in seconde case di proprieta’ rispetto a chi soggiorna in esercizi alberghieri, per questi ultimi l’imposta essendo stata abolita; che vi sarebbe disparita’ di trattamento fra proprietari di seconde case site nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e quelle delle altre Regioni; che, in ogni caso, l’imposta di soggiorno costituirebbe un inammissibile duplicato dell’I.C.I.
Il Comune di Badia non si e’ costituito in giudizio.
Con sentenza n. 23/1/2004 dd. 26.4.2004 la Commissione Tributaria di 1 grado ha respinto il ricorso, disattendendo, siccome manifestamente infondate, le sollevate questioni di legittimita’ costituzionale.
Le medesime questioni il contribuente ha riproposto in sede di appello.
Va preliminarmente osservato che il ricorso e’ inammissibile nella parte in cui si fa valere la richiesta di restituzione dell’imposta assolta per gli anni 2000 e 2001. Il B.L. infatti ne aveva richiesto il rimborso al Comune di Badia, il quale lo aveva espressamente rifiutato con lettere dd. 13.02.2002, 02.07.2002 e 20.11.2002 (-cfr. fascicolo documenti allegati al ricorso introduttivo). Di qui l’onere del contribuente, derivante dal combinato disposto degli artt 19 comma 1 lett.g) e 21 D.P.R. n. 546/92, di impugnare il rifiuto entro il termine di 60 giorni, mentre il ricorso e’ stato proposto ad oltre un anno di distanza (dicembre 2003).
Relativamente all’ingiunzione di pagamento dell’imposta per l’anno 2002, questa tempestivamente impugnata, l’appello e’ infondato, condividendo questo Collegio il giudizio di manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimita’ costituzionale.
L’art. 72 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, (D.P.R. 31.8.1972, n. 670), sostituito dall’art. 9 della legge costituzionale 30.11.1969, n. 386, recante norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, riserva alle due province la facolta’ di stabilire imposte e tasse sul turismo. Ne consegue che l’abolizione dell’imposta nel resto d’Italia non opera nel territorio della Provincia di Bolzano. La materia, prima disciplinata dal Testo Unico delle leggi regionali approvato con D.P.G.R. 20.10.1988, n. 29/L, trova ora la sua disciplina, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, nella legge provinciale 16.12.1994, n.12. Tale riserva legislativa di fonte costituzionale rende evidente l’assoluta non pertinenza alla fattispecie dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente e l’improponibilita’ della questione di una presunta sperequazione tra proprietari di seconde case site in Provincia di Bolzano e in altre regioni.
Non ravvisa poi questa Commissione la denunciata duplicazione di imposta con riguardo all’I.C.I., questa colpendo la proprieta’ od altri diritti reali su immobili a prescindere dalla loro destinazione specifica, laddove l’imposta di soggiorno inerisce unicamente alla loro utilizzazione per fini di turismo, rimanendone esente l’uso per finalita’ diverse (ad esempio, di lavoro). Per cio’ che concerne, infine, l’asserita disparita’ di trattamento rispetto agli esercizi alberghieri, si ritiene che l’esenzione dall’imposta per questi non sia priva di ragionevolezza, in ragione della diversa e minore durata dei soggiorni turistici nelle strutture alberghiere, contrapposta a una potenzialita’ d’uso decisamente piu’ significativa delle seconde case e correaltivamente delle infrastrutture turistiche del luogo di ubicazione degli immobili.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, incluse quelle del presente grado.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva del 10.03.2005, respinge l’appello. Spese compensate.
Cosi’ deciso in Bolzano, il 1 aprile 2005
IL RELATORE(rag. ENRICO CALLEGARI)
IL PRESIDENTE (dott. CARLO BRUCCOLERI)