CGT1G Taranto – Sez. III – Sentenza 501 del 19/5/2023
Quanto all’art. 1, commi 917 (In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva) e 919 (A decorrere dal 1 gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato), citati dalla ricorrente, la Corte osserva che trattasi di normativa entrata in vigore in data (1.1.2019) successiva al compimento del termine quinquennale di prescrizione e disciplina le modalità di rimborso (in forma rateale) di somme, relative al periodo 2013 – 2018 – dovute dai Comuni. Ma detta disposizione non ha fatto “rivivere” crediti ormai estinti per prescrizione e, all’evidenza, si riferisce a debiti ancora sussistenti (anche, eventualmente attinenti al 2013, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione) e non a quelli ormai venuti meno per inerzia dell’avente diritto.