CGT2G ANCONA - Sezione II - Sentenza del 25/9/2023 - n. 748 - Sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte circa la unitarietà
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Imposta pubblicità – Presupposto impositivo e modalità di calcolo

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CGT2G ANCONA – Sezione II – Sentenza del 25/9/2023 – n. 748


Massima:

Sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte circa la unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari che veicolino un medesimo messaggio pubblicitario o più messaggi pubblicitari riconducibili però tutti ad una medesima ditta, i giudici di secondo grado delle Marche hanno confermato la determinazione dell’imposta operata dall’ente impositore, calcolata considerando la pluralità di insegne diverse tra loro e riferibili a diverse ditte e quindi sprovviste di qualsivoglia “collegamento strumentale inscindibile”. Nel caso esaminato, difettava quella “unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari” che poteva consentire la determinazione dell’imposta “in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”. La determinazione del tributo è pertanto correttamente quantificata in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativamente considerato.