Gable Vectors by Vecteezy
CANONE UNICOGiurisprudenza Canone UnicoPrimo Piano

Imposta pubblicità – Errore dichiarativo – Rimborso dovuto

Print Friendly, PDF & Email

Cassazione Ord. Sez. 6 Num. 25771 del 1/9/2022

La dichiarazione d’imposta, nella specie quella di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. 507/92, ove sia affetta da errore di fatto -nella specie errore relativo alle dimensione delle insegne pubblicitarie-, commesso dal dichiarante nella sua redazione, “è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che, in primo luogo, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, in secondo luogo, che essa costituisce un momento dell'”iter” proceclimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in terzo luogo, che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi” (per questa affermazione, fatta in riferimento a dichiarazione Iva ma, in quanto dichiarazione di principio, valevole anche per il caso in esame, Cass. 20.119/2018)