CGT1G Friuli-V. Giulia – Udine – Sez. III – Sentenza del 31/7/2023, n.127
Dalla normativa richiamata risulta che le disposizioni adottate dai comuni prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 restano legittime in quanto tutto quanto regolamentato e deliberato nel periodo di vigenza della norma citata continua ad esplicare la sua efficacia anche negli anni futuri in virtù del principio della “ultrattività delle tariffe” di cui al comma 169 della L. n. 296 del 2007. Gli aumenti questione sono stati disposti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25.02.2000 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 19.11.2003, quindi in epoca ben precedente dell’anno 2012 pertanto tali aumenti non risultano illegittimi secondo i parametri
enunciati dalla richiamata sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, in quanto l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano avvalsi di tale facoltà prima della entrata in vigore dell’art. 23, comma 7 del D.L. n. 83 del 2012 con la conseguenza che tutto quanto regolamentato e deliberato nel periodo di vigenza della norma citata continua ad esplicare la sua efficacia anche negli anni futuri successivi.