Cassazione Ordinanza Sez. 5 Num. 18628 del 3/7/2023
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’art. 8, comma 4, introduce le seguenti presunzioni: che la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, siano state realizzate, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui sono state accertate; che le altre forme pubblicitarie siano state effettuate a decorrere dal primo giorno del mese in cui sono state accertate. Le presunzioni di cui sopra sono assolute e non ammettono prova contraria.
Sulla base di tali premesse va rilevato che la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso» (Cass. nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora «Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari» né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi (Cass., nn. 12783 del 2018 e 16792 del 2021).