L’imputato ha interamente restituito all’amministrazione comunale le somme di denaro ricevute quale agente contabile, prima ancora di ricevere le comunicazioni relative all’avvio del procedimento penale e la diffida riguardante il primo trimestre del 2017, il che appare compatibile con un errore scusabile dovuto a mera negligenza e disattenzione, non potendosi escludere un’ipotesi di mera buona fede.
SENTENZA
Tribunale sez. uff. indagini prel. – Torino, 15/11/2018, n. 1711
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Tribunale di Torino, Sezione G.i.p.-G.u.p., nella persona del
Giudice Luca Fidelio, all’esito dell’udienza in camera di consiglio
del 14.11.2018, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 442 e 530 c.p.p.
nei confronti di:
R.G., nato a Torino il (omissis), con domicilio eletto presso il
difensore di fiducia avv. Luca Giabardo del foro di Torino, giusta
nomina ed elezione di domicilio depositata in data 28.11.2017, che
lo difende congiuntamente all’avv. Giuseppe Bianchi del Foro di
Milano giusta nomina effettuata all’udienza preliminare; (notifiche
ex artt. 415 bis e 418 c.p.p. perfezionate mediante consegna al
difensore domiciliatario);
LIBERO – PRESENTE
IMPUTATO
per il reato di cui all’artt. 81 cpv., 314 c.p. perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di
legale rappresentante della struttura ricettiva denominata Hotel
Town House70 di Torino – e, in quanto tale, incaricato di pubblico
servizio in relazione alla riscossione dai clienti dell’imposta di
soggiorno di cui all’art. 4 comma 1 d.lgs. 23/2011 – si appropriava
della somma complessiva di euro 32.049,40 di proprietà del Comune
di Torino, di cui aveva la disponibilità in quanto ricevuta dai
clienti a titolo di imposta di soggiorno nel periodo ottobre 2016 –
marzo 2017, omettendo di versare detta somma al Comune di Torino.
In Torino, da ottobre 2016 a marzo 2017
Identificata la persona offesa in:
Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t.;
NOTIFICA REGOLARE – NESSUNO COMPARE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.M.: assolversi l’imputato ex art. 530 c. 2 c.p.p. perché il fatto
non costituisce reato;
Difesa imputato: assolversi l’imputato perché il fatto non sussiste
o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, contenersi
la pena nei minimi edittali, con concessione delle circostanze
attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si è proceduto con rito abbreviato instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare nei confronti di R.G. per i delitti di peculato in continuazione meglio descritti in epigrafe.
All’udienza preliminare del 14.11.2018, verificata la regolarità delle notifiche, l’imputato personalmente ha chiesto la definizione del giudizio allo stato degli atti ex art. 438 c.p.p. e il giudice ha ammesso il rito speciale richiesto.
Nella medesima udienza le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.
2. Dall’esame degli atti processuali (costituiti dalla c.n.r. del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Servizio Sicurezza Urbana del 26.05.2017 e allegati, dall’annotazione di P.G. del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Servizio Sicurezza Urbana del 26.05.2017, dall’annotazione di P.G. del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Nucleo Tributi Locali del 15.05.2017), può ritenersi ampiamente dimostrata la materiale verificazione dei fatti descritti in epigrafe.
L’imputato, in qualità di titolare e gestore della struttura alberghiera meglio indicata in imputazione, dopo aver riscosso da alcuni clienti l’imposta di soggiorno relativa alle mensilità riportate in rubrica (da ottobre 2016 a marzo 2017), omise di versare tali somme all’amministrazione comunale nel termine previsto di 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.
In altri termini, l’imputato, dopo aver ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione in ragione del suo servizio, ne ritardò il versamento, non rispettando il termine stabilito dal regolamento del comune.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa, e non contestata dal P.M., emerge che in data 3.5.2017 – prima ancora della notifica dell’invito a comparire e delle diffide dell’amministrazione comunale – l’imputato provvedeva a restituire all’amministrazione l’intero importo dell’imposta di soggiorno trattenuta.
3. Sulla scorta di tali elementi entrambe le parti hanno sollecitato una pronuncia assolutoria per mancanza dell’elemento soggettivo, ponendo in luce i seguenti elementi sintomatici di un errore scusabile:
a) il breve ritardo nel versamento dell’imposta, indice della buona fede dell’interessato;
b) l’integrale restituzione delle somme dovute, avvenuta prima ancora della diffida della p.a. con riferimento al primo trimestre dell’anno 2017;
c) la posizione ricoperta dall’imputato, gestore di una pluralità di strutture alberghiere e di fatto impossibilitato a seguire personalmente tutti gli adempimenti fiscali.
4. Ritiene il Tribunale che l’imputato debba essere assolto perché il fatto non costituisce reato, essendo sul punto quantomeno incerta e contraddittoria l’ipotesi di accusa.
Sotto il profilo materiale è pacifico l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno nei termini prescritti dal regolamento comunale.
E’ altresì incontroverso che l’imputato, non versando tempestivamente l’imposta, si sia comportato uti dominus rispetto a tali somme di denaro, sottraendole alla disponibilità dell’amministrazione comunale (così, tra le molte, Cass. Pen. N. 43279/09 Pintimalli).
Con particolare riferimento alla qualifica di incaricato di pubblico servizio del titolare di una struttura alberghiera, invero non contestata dalla difesa, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: “Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il gestore di struttura ricettiva residenziale che, anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, procede alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente comunale, trattandosi di agente contabile, e non di un sostituto di imposta, che svolge un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente esclusivamente tra il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva (così da ultimo Cass. Pen. Sez. VI N. 32058/2018).
Ciò posto, nella specie, alla luce delle caratteristiche complessive della condotta, difetta la prova certa del dolo del delitto in esame, dovendosi condividere le argomentazioni rassegnate da entrambe le parti processuali.
Al riguardo giova sottolineare che per configurare l’elemento psicologico del delitto di peculato occorre che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui.
Per integrare il delitto di cui all’art. 314 c.p. va dunque dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il reo abbia scientemente omesso di versare gli importi ricevuti a titolo di imposta di soggiorno, comportandosi uti dominus sulle somme riscosse.
Ora, va anzitutto considerato che l’imputato ha interamente restituito all’amministrazione comunale le somme di denaro ricevute quale agente contabile, prima ancora di ricevere le comunicazioni relative all’avvio del procedimento penale e la diffida riguardante il primo trimestre del 2017, il che appare compatibile con un errore scusabile dovuto a mera negligenza e disattenzione, non potendosi escludere un’ipotesi di mera buona fede.
A ciò si aggiunga che nella specie il ritardo nel versamento appare di minima entità e le omissioni si riferiscono ad un periodo circoscritto e limitato di tempo (6 mesi, ossia due trimestri).
A conferma della mancanza di dolo si consideri che nella specie le imposte di soggiorno incamerate risultavano interamente dichiarate e riportare in contabilità, non avendo l’imputato omesso alcuna informazione.
In considerazione di tali dati fattuali appare perlomeno incerta e contraddittoria la dimostrazione che l’imputato abbia agito con la volontà di appropriarsi in modo definitivo dell’imposta di soggiorno, omettendo di restituirla deliberatamente all’ente proprietario, potendosi al contrario affermare che il breve ritardo nel versamento – si ripete poi integralmente effettuato prima ancora di ricevere tutte le diffide – sia frutto di una mera dimenticanza e di un errore scusabile.
In altre parole la seria e obiettiva volontà di restituire e le circostanze complessive del fatto permettono di affermare che R.G. non volesse imprimere una destinazione diversa alle somme non restituite, trattandosi di ritardo giustificabile, dovuto a mera disattenzione.
Alla stregua delle argomentazioni sopra illustrate l’imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Visti gliartt. 442 e530 c.p.p.,
Assolve R.G. dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato. Torino, 14.11.2018