TAR SA – Sez III – Sentenza 116 del 16/1/2023
Vi è più che l’obbligo di provvedere del Comune deriva anche dalle disposizioni della Legge n. 241 del 1990, e in particolare, dell’art. 2, che stabilisce il dovere tassativo della pubblica amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, “di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Ciò posto, le emergenze istruttorie documentali hanno rilevato che a tali obblighi si è sottratto il Comune intimato, che ha lasciato spirare il termine senza adottare alcun provvedimento.