CANONE UNICOGiurisprudenza Canone Unico

Illegittimo il provvedimento di diniego all’occupazione di suolo che si limita al “copia e incolla”

Print Friendly, PDF & Email

TAR RM Sez.II Ter – Sentenza 8171 del 20/6/2022

E’ noto che, per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di esercizio di discrezionalità tecnica, l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione è sindacabile, in sede di giurisdizione di legittimità, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni tecnico scientifiche effettuate. Di talché, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione, il Giudice può censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, onde evitare che la discrezionalità trasmodi in arbitrio specialistico (fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. VI, 03/02/2022, n.757, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445, sez. VI, 04/09/2020, n.5357).

Nella fattispecie, il Collegio ritiene innanzitutto che la valutazione come sopra svolta, tramite l’esame di uno screenshot e il richiamo alle motivazioni della rimozione del chiosco edicola, non sia sufficiente (sotto il profilo del “procedimento applicativo prescelto”) a garantire la necessaria tutela degli interessi che il privato istante ha legittimamente fatto valere a seguito di tale rimozione (come accertato, peraltro, dal Tribunale)