Consiglio di Stato – Sez.V – Sentenza 7898 del 22/8/2023
Il Collegio ritiene che la disposizione denunciata di incostituzionalità appare sorretta da adeguata ragione giustificatrice, proprio in ragione del principio ‘chi inquina paga’ enunciato dalla giurisprudenza eurounitaria e dalla ratio legis che regolamenta la TARI ispirata alla capacità contributiva (art. 53 cost.) e alla parità di trattamento (art. 3 Cost.), secondo cui la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria’. Diversamente opinando, “l’inclusione tout court, ‘ora per allora’, di eventuali deficit accumulati in anni precedenti finirebbe per far ricadere i relativi costi su tutti gli utenti attuali del servizio, ivi inclusi quelli (ad esempio, i nuovi residenti) che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la stessa ‘ratio’ del tributo de quo” in violazione dei precetti costituzionali enunciati. Ne consegue che nessuna illegittima compressione dei poteri delle autonomie locali e dei principi fondamentali dell’autonomia finanziaria deve ritenersi configurata, stante la prevalente necessità, disciplinata dal sistema ordinamentale, di commisurare il pagamento del tributo al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti sempre, tenendo conto dell’enunciato criterio ‘di competenza’.