Sentenza del 6/10/2023 n 5479 – CGT2G Campania Sezione 13
Il pagamento del ticket sanitario integra l’assolvimento di un tributo e la cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice tributario. I giudici campani hanno, infatti, rilevato che la natura giuridica del pagamento del ticket è da qualificare in termini fiscali, poiché il versamento avviene non in ragione di un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni, ma per finanziare la spesa pubblica nell’interesse della collettività. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha riformato la sentenza di primo grado che declinava la propria giurisdizione in favore di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.