Cassazione – Civile Sent. Sez. 5 Num. 24298 del 4/8/2022
La rilevata riduzione della pretesa impositiva non escludeva, pertanto, che, – una volta esclusa la via procedimentale dell’irrogazione della sanzione collegata al tributo, «senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo», di cui al d.lgs. n. 472/1997, art. 17, cit., – l’esercizio del potere sanzionatorio rimanesse ad ogni modo esposto al termine di decadenza di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161; termine, questo, che nella fattispecie è rimasto per l’appunto inosservato in ragione della tardiva adozione, e notifica, dell’atto di contestazione emesso ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 16.