Approfondimento TARIFaq TARITARI

Il termine per la deliberazione delle tariffe e del regolamento Tari/Tariffa corrispettiva

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I regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare per le tariffe della TARI dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quando acquistano efficacia le tariffe e i regolamenti TARI?

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Come si procede alla pubblicazione del regolamento e delle tariffe TARI?


Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.
Per il solo anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. 
In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;
  • nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all’IMU e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;
  • il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Quali atti riguardanti la Tari non devono essere trasmessi al MEF?

Non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  i seguenti atti (si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

  • la deliberazione di nomina del funzionario responsabile del tributo;
  • i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle tariffe dirette al Consiglio comunale;
  • la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle tariffe già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle tariffe;
  • le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.
  • Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC  df.dltff@pce.finanze.it

Cerchi il regolamento e le tariffe tari del tuo Comune?

  • Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014)

Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi all’IMU e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe TARI per singolo comune o per area geografica.

Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica

  • Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014)
    Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione.

TARI: cosa cambia per l’approvazione dei PEF, dei regolamenti e delle tariffe nel 2022?

Nella conversione de decreto milleproroghe vengono approvati importanti cambiamenti nelle tempistiche per l’approvazione del Piano economico finanziario, del regolamento e delle tariffe della TARI.

Cosa cambia?

Il comma 5-quinquies dell’articolo 3, introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Da quando decorre la nuova disciplina?

Il comma in esame prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Cosa prevede il regime ordinario di approvazione del piano finanziario, dei regolamenti e delle tariffe Tari?

Il citato comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
L’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 24 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022- 2024 degli enti locali.

Le nuove previsioni incidono sulle regole di ARERA?

No.

L’Arera non detta i tempi degli adempimenti per l’approvazione ma lascia il riferimento alle norme statali

Si ricorda altresì che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), con la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ha provveduto all’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025

All’articolo 7.6 La trasmissione del pef all’Autorità d deve essere effettuata da parte dell’Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della
TARI riferita all’anno 2022.

REGOLAMENTO TARI PER ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

2 min readRedazione tuttotributi.it

Con la delibera 15/2022/R/rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). dal 1° gennaio 2023 erantrerà in vigore un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni.

Tali standard sono affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall’Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall’ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigente.

Alcune disposizioni incidono direttamente sulla portata del regolamento che disciplina la TARI.

Pertanto abbiamo pensato di abbozzare una appendice di aggiornamento al regolamento TARI che può essere utilizzata o come guida per andare a modificare direttamente gli articoli del regolamento vigente ovvero per costituirne una appendice separata.

Si tratta naturalmente di un lavoro di primo approfondimento da utilizzare ad uso e consumo di ciascun ente secondo le modalità ritenute più consone a garantire l’espressione della potestà regolamentare dell’Ente.

Se vuoi ricevere assistenza giuridica alla predisposizione del regolamento

CONTATTACI

Sono naturalmente benvenute osservazioni e proposte di modifica al fine di migliorarne il contenuto e condividere con la comunità degli interessati il lavoro.

scarica il regolamento

Il documento è liberamente utilizzabile a condizione di citarne la fonte

Il termine derogatorio per il 2021 per la deliberazione delle tariffe e regolamento Tari/Tariffa corrispettiva

L’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 in sede di conversione alla Camera prevede il termine del 30 giugno 2021.

  1. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
    n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all’anno 2021, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.
Si ricorda che il richiamato comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
L’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone, analogamente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.
Si ricorda altresì che il comma 683 della L. 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Secondo il centro studi della camera occorre valutare l’opportunità di precisare che la deroga disposta opera anche nei confronti del citato comma 683.

Si ricorda altresì che, per il 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è fissato al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’articolo in esame.
La norma in esame consente quindi agli enti locali, per il 2021, di provvedere alle deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine (fissato dal precedente comma 4) per l’approvazione del bilancio di previsione.
Si riprende in questa sede quanto già sottolineato (nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019) in relazione alla proroga disposta per il 2020, vale a dire che “l’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la
cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo”.
Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
Si fa notare che i primi due periodi del comma in esame recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l’approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.