Consiglio di Stato – Sez.IV – Sentenza 6435 del 7/8/2026
Sul punto questo Consiglio di Stato ha avuto anche l’occasione di precisare che “la previsione dell’art. 3, comma 2, della l. 7 agosto 1990 n. 241 — secondo cui <<la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale>> — trova la sua ragione nella circostanza che l’atto amministrativo generale non decide in concreto dell’assetto degli interessi proprio perché ha portata generale, ma solo identifica regole suscettibili di successive applicazioni, non essendo tendenzialmente idoneo a incidere a titolo particolare sulla posizione degli interessati; ciò indipendentemente dal tipo di attività disciplinata, senza che vi sia ragione di escludere dall’ambito operativo della disposizione gli atti che si riferiscono ad attività soggette alle norme del d. lgs. n. 59 del 2010” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 17 novembre 2016, n. 4794)
