TAR TORINO SEZ II SENTENZA 318 DEL 4/4/2022
Ne consegue che l’apposizione, come nel caso di specie, di vetrate scorrevoli non destinate a sorreggere la tenda, bensì a chiudere lo spazio esterno, snatura l’opera ingenerando un ampliamento dei locali del ristorante e la creazione di un nuovo volume o superficie (in senso conforme, cfr. T.A.R. Genova, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 408; Id., 23 giugno 2021, n. 571). Anche l’apposizione degli impianti termici (indipendentemente dalla circostanza che in sede di sopralluogo essi risultassero staccati dalla spina) denota la diversa modalità di fruizione del locale, destinato a un uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all’esterno. Ne consegue l’assoggettamento dell’opera al permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.p.r. 380/2001.