Cass. Civ. Sez. V – Ordinanza del 19/4/2023 n. 10577
Difatti, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 c.c.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952 c.c., commi 1 e 2), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente.
Cass. Civ. Sez. V – Ordinanza del 19/4/2023 n. 10577
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente –
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31807/2019 R.G. proposto da:
la “RICOM Srl “, con sede in (Omissis), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Taddeo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Salvatore Cardillo, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Maria Ferrari, e dall’Avv. Maria Anna Amoretti, entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato preso l’Avv. Luca Leone, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 7 maggio 2019, n. 3972/14/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 27, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Svolgimento del processo
che:
1. La “RICOM Srl ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 7 maggio 2019, n. 3972/14/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica per l’IMU relativa all’anno 2015 con riguardo alla concessione di un fabbricato demaniale adibito ad officina navale (e censito in catasto con la categoria D/7) nell’area portuale di (Omissis), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 23 luglio 2018, n. 8606/28/2018, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che il concessionario di beni demaniali era obbligato al pagamento dell’IMU. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La ricorrente ha depositato memoria.
2. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1 (recte: 2), nn. 3 e 4 (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente in ordine alla dedotta esenzione da IMU dei manufatti realizzati su aree demaniali in regime di concessione.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, con riferimento all’art. 23 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU non può gravare sul concessionario di un manufatto demaniale, il quale ha una posizione analoga a quella del conduttore nel contratto di locazione.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3 (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’IMU può gravare sul concessionario di un’area demaniale, ma non anche sul concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario.
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9 (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che soggetto passivo dell’IMU è considerato dallo ius superveniens soltanto il concessionario di un’area demaniale, ma non anche il concessionario di un manufatto demaniale, che non è il proprietario.
2.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, con riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la considerazione del concessionario di manufatto demaniale come soggetto passivo dell’IMU si porrebbe in contrasto con la negazione della sua legittimazione attiva o passiva rispetto alla determinazione dei dati catastali del manufatto demaniale, che viene riconosciuta, invece, al proprietario.
Motivi della decisione
che:
1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sotto i distinti profili della “doppia conforme” e della sollecitazione al riesame del merito, giacchè le censure attingono la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge.
Per il resto, i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati.
1.1 Come è noto, con riguardo all’ICI, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, ha previsto che: “Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.
In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, nel modificare del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (cioè, dall’annualità 2001), obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l’opposta conseguenza dell’intassabilità (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., Sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9978).
Come è reso palese dal tenore letterale della disposizione normativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta. E’, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante: Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15479; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2010, n. 22972).
1.2 In seguito, con riguardo all’IMU, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, periodo secondo, ha confermato che: “Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.
1.3 La ricorrente contesta l’equiparabilità ai fini dell’IMU tra la concessione di un’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbe essere il concessionario, e la concessione di un fabbricato insistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivo (a suo dire) dovrebbe essere l’amministrazione proprietaria.
L’assunto non è condivisibile.
Difatti, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 c.c.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952 c.c., commi 1 e 2), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente.
Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, periodo primo, a tenore del quale: “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
1.4 Nè si delinea una di Spa rità di trattamento in danno del concessionario di un’area demaniale o di un fabbricato demaniale, che, a dire della ricorrente, sarebbe soggetto passivo dell’IMU, ma non avrebbe alcuna legittimazione rispetto alle vicende del classamento catastale.
Invero, secondo questa Corte, la concessione di un bene demaniale – oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico – non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri e nelle funzioni dell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l’unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6821; Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2022, n. 31551).
Peraltro, a tale proposito, proprio in relazione al demanio marittimo, la circolare emanata dal Ministero dei Trasporti il 4 marzo 2008, prot. n. MTRA/DINFR/2592 (che è stata richiamata e citata dal controricorrente), ha riconosciuto l’autonoma posizione del concessionario di area demaniale o di fabbricato demaniale sia in relazione all’intestazione della ditta da iscrivere negli atti catastali sia in relazione alle variazioni soggettive ed oggettive da iscrivere negli atti catastali per il loro aggiornamento.
Per quanto, ogni contestazione in ordine alla classificazione catastale debba essere fatta valere nei confronti dell’Agenzia del Territorio (ora, dell’Agenzia delle Entrate), che non è stata evocata nel presente procedimento.
Difatti, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, che sia promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all’attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del Territorio, con conseguente necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un’autonoma citazione dell’Agenzia del Territorio nello stesso processo in cui è citato il Comune (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10571; Cass., Sez. 6-5, 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, nn. 10318, 10319 e 10320; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23679; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2021, n. 419; Cass., Sez. 6-5, 2 dicembre 2022, n. 35549).
Per cui, la contribuente non poteva dolersi in questa sede per l’attribuzione di una categoria catastale (D/7) che comportava la soggezione ad IMU. 1.5 Nella specie, la sentenza impugna si è attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto – con motivazione che è da considerarsi congrua ed adeguata al parametro del minimum costituzionale, sottraendosi alla censura di carenza o apparenza – che, “(…) con decorrenza dall’anno 2001, per espressa voluntas legis, il concessionario di beni demaniali è stato direttamente assoggettato dapprima all’ICI e poi all’IMU”.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 3.100,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 1 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023
CONFORMI: