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Giurisprudenza Canone UnicoPrimo Piano

Il Comune non è obbligato a rinnovare l’autorizzazione pubblicitaria

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TAR PARMA SEZ.I SENTENZA 219 DEL 29/7/2022

Parimenti infondata è la doglianza trasversalmente formulata nel primo e nel terzo motivo di ricorso, in ordine al fatto che il provvedimento impugnato contrasta con quanto affermato al momento del «rilascio dell’autorizzazione n. 5615 del 14 luglio 2016 e non specifica«cosa vi sia di diverso nello stato dei luoghi rispetto alla condizione che ha portato il Comune a rilasciare l’autorizzazione n. 5615 del 14 luglio 2016». Se, infatti, in via generale è noto che «in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica, la quale non è influenzata né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi (che ben potrebbero essere disattesi, specie alla luce di una modificazione della situazione di fatto), né dall’affidamento che l’interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi, in questo caso, di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici (tra i quali, ad esempio, l’interesse alla sicurezza stradale) sottesi al procedimento» (cfr. Tar Trieste, 7 gennaio 2020, n. 9), l’irrilevanza della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune è tanto più evidente nel caso in cui il mancato “rinnovo” del nulla osta discenda dall’applicazione di disposizioni vincolanti (che erroneamente non erano state considerate dalla p.a. al momento del rilascio del titolo originario).