il canone unico in breve
CANONE UNICOFaq Canone Unico

IL CANONE UNICO in breve

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Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.

Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021,

  • l’ imposta/canone sulla pubblicità,
  • il diritto di affissione,

E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

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PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
    Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
  • la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  • occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).

È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.

l canone è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
    Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.

In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.

E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

NEL 2022 SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

La legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234all’art. 1, commi 706 e 707proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.

La disposizione derogatoria si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991.
Si tratta di esercizi:

a)    di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)    per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)    indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)    di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade
  • superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
  • durata della diffusione del messaggio pubblicitario
  • valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
  • valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

ESEMPI DI CALCOLO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

  • Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  • o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
  • inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  • si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
  • i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

QUANDO NON SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Nei seguenti casi previsti dalla legge per:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  5. le occupazioni di aree cimiteriali;
  6. e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
  7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  8. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
  9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  15. i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  16. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
  17. le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
    • le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
    • le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
    • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.

Anche le colonnine per ricariche elettriche possono essere sono esentate dal Canone ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

Ulteriori ipotesi eventuali:

  • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
  • le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

  1. eccedenti i mille metri quadrati;
  2. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
  3. con spettacoli viaggianti;
  4. per l’esercizio dell’attività edilizia.

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

QUANDO E COME SI VERSA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il pagamento del Canone deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per gli anni successivi, nei casi in cui è prevista la dichiarazione e per importi eccedenti limiti stabiliti dagli enti, il pagamento deve essere effettuato entro la/e scadenza/e fissata/e dal regolamento. Il Canone si versa direttamente all’ente mediante:

  1. conto corrente di tesoreria;
  2. versamenti unitari previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n.241;
  3. strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Il Canone dovuto per le occupazioni nelle aree di mercato è riscosso esclusivamente mediante la piattaforma elettronica PagoPA.

BISOGNA PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla dichiarazione da parte del soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone.

La dichiarazione va presentata, invece, nei casi in cui non è necessario l’assenso all’occupazione o diffusione pubblicitaria, anche mediante affissioni, e nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Occorre fare riferimento al sito dell’ente per adempiere in maniera puntuale agli obblighi dallo stesso imposti.

GLI ENTI POSSONO APPORTARE MODIFICHE NELL’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

Gli enti hanno ampia potestà regolamentare che consente loro di modificare le tariffe standard previste, estendere esenzioni e riduzioni previste dalla norma. Detta potestà è molto limitata, invece, relativamente al Canone applicabile alle aree di mercato.

Guarda il notro articolo su una recente sentenza del TAR che chiarisce i limiti della potestà regolamentare

Quali sanzioni si applicano per il canone unico patrimoniale?

L’art. 1 della l. 160/2019, comma 821 lettera h) prevede chegli enti nel proprio regolamento definiscano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennita’ di cui alla lettera g) del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel proprio schema di regolamento l’IFEL afferma quanto segue “L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive”.

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

DOVE TROVO ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

L’applicazione della nuova disciplina del canone “reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica”. Nota ANCI-IFEL

Canone unico sugli impianti pubblicitari (l. n. 160/2019). Nota di approfondimento IFEL

Video – Il Canone Unico. Indicazioni operative tra opportunità e criticità della nuova disciplina normativa

Slide – Il Canone Unico. Indicazioni operative tra opportunità e criticità della nuova disciplina normativa

 La controversa natura del c.d. canone unico patrimoniale di CECILIA PANNACCIULLI su federalismi.it

Il saggio tratta dell’istituzione del c.d. “canone unico patrimoniale” che, nel suo presupposto attinente alla diffusione di messaggi pubblicitari, presenta alcuni rilevanti profili di incostituzionalità sia in ordine alla sua natura patrimoniale o tributaria, da cui dipende la identificazione del “giudice naturale” competente a dirimere le controversie in materia; sia riguardo ai limiti alla potestà regolamentare degli Enti locali nell’ esercizio della propria autonomia finanziaria. 

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO ANCI IFEL PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

ANCI IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) che, in assenza di modifiche normative entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni. Le motivazioni delle principali scelte proposte, o le alternative a disposizione degli enti, sono annotate per agevolarne l’inquadramento nella realtà locale.

Allegati:

Successivamente ANCI IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:

  • una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
  • la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
  • una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
  • il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

Si ricorda che le reiterate proposte di rinvio o di facoltatività di applicazione del nuovo Canone unico non sono state recepite nel decreto “Proroghe” in via di definitiva approvazione al Senato. È quindi essenziale che i Comuni provvedano alla regolamentazione del nuovo canone e delle relative tariffe entro il termine del 31 marzo 2021, attualmente fissato per la deliberazione dei bilanci di previsione. L’assenza di regolamentazione può comportare l’abolizione di fatto dei relativi prelievi, in assenza di riferimenti alla previgente disciplina, espressamente abolita a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio per il 2019 (co. 847, L. 160/2019)

schema di regolamento aggiornato del “Canone unico”

Schema tipo di regolamenti di CELVA

Gli schemi di regolamento del canone unico patrimoniale di CELVA

A seguito dell’illustrazione delle due bozze di regolamento durante un incontro informativo organizzato in data 4 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato con proprie deliberazioni del 16 marzo 2021, rispettivamente n. 24/2021 e n. 25/2021, i seguenti regolamenti:

  • schema di regolamento tipo per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
  • schema di regolamento tipo per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

 Schema di regolamento tipo per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 12/05/2021 /, documento /, peso 976,59 kBKiloByte

 Schema di regolamento tipo per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 16/03/2021 /, documento /, peso 866,67 kBKiloByte

 Aggiornamento facoltativo regolamento canone patrimoniale: art. 34 bis 12/05/2021 /, documento /, peso 98,34 kB

COSA HA CHIARITO IL MEF SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE ?

Per il MEF è possibile la gestione disgiunta di suolo pubblico e pubblicità – M.E.F. – RISOLUZIONE 9/DF del 18/12/2020.  Nel rispondere ad un quesito, in materia di Nuovo Canone Unico Patrimoniale (che sostituisce imposta pubblicità, Cosap e e Tosap), i tecnici del Ministero, in ragione dei due differenti presupposti impositivi, sostengono la legittimità della gestione disgiunta dell’entrata.

Canone unico mercati: il MEF spiega come calcolare le tariffe

Canone unico – Pubbliche affissioni, sì al diritto d’urgenza

Il canone unico patrimoniale prevede che l’importo da richiedere all’utente sia comprensivo di tutti gli oneri relativi all’autorizzazione/concessione rilasciata o, comunque al servizio reso dall’ente. In tema di affissioni si chiede se possa essere ancora richiesta una somma qualificabile come “diritto d’urgenza” o se sia necessario prevedere uno specifico canone unico, di maggior importo, per le fattispecie che prima erano assoggettate a tale diritto.

Nel caso in cui il Comune scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni, la cui istituzione non è più obbligatoria a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, lo stesso può senz’altro prevedere un diritto d’urgenza, sulla scorta del fatto che trattandosi di un canone patrimoniale l’ente locale ha ampia autonomia regolamentare.

5 – Cup nei centri abitati: i rapporti Comuni-Province

Il canone unico patrimoniale è stato oggetto di contrasti fra Comuni e Province, stante la formulazione del comma 818 e del comma 837, che considerano aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del Codice della strada, Dlgs 285/1992; secondo gli enti provinciali, quindi, il canone unico sarebbe di loro competenza anche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se il centro abitato ha una popolazione che non supera tale valore. Tale interpretazione, pur sostenuta dal Mef in occasione di uno specifico quesito posto dal Comune di Montepulciano, si pone in contrasto con quanto affermato nel corso di Telefisco2021.

Come affermato nei chiarimenti forniti al Comune di Montepulciano, relativamente a entrambi i canoni, vale a dire quello di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, e l’altro di cui al successivo comma 837, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.

Ne consegue che, nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune in base al comma 819, lettera b), mentre la provincia non è legittimata a imporre il canone per l’occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione.

Nel caso inverso, vale a dire di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a). In ordine, infine, alla contraddizione rispetto a quanto affermato in Telefisco 2021, si fa presente che la risposta al quesito di Montepulciano così come quella odierna costituiscono una migliore e più chiara contestualizzazione dei casi che sono stati meglio descritti nei quesiti collegati a tali risposte.

6 – Occupazione e servizi in rete

L’articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021, reca disposizioni interpretative del comma 831 della legge 160/2019. In particolare, alla lettera a), si chiarisce che le società titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale non possono considerarsi soggetti che occupano, neanche in via mediata, e per tale motivo non sono tenute al pagamento del canone unico. Il canone sarebbe quindi dovuto dai soggetti che risultano concessionari delle infrastrutture e la quantificazione del canone deve essere effettuata «in base alle utenze delle predette società di vendita», le quali, quindi, sarebbero tenute a comunicare al concessionario il numero delle utenze.

La successiva lettera b) considera l’ipotesi di occupazioni di suolo con impianti funzionali all’erogazione dei servizi, come quelli relativi alla trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questo caso è dovuto il canone in misura fissa pari ad euro 800.

Dall’articolato normativo sembra che l’ipotesi a) si verifichi solo nelle ipotesi di infrastrutture per le quali è prevista la separazione tra la titolarità delle infrastrutture e la titolarità dei contratti di vendita, mentre l’ipotesi b) si verificherebbe nelle altre tipologie di occupazioni, come i gasdotti o le reti di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica. Si chiede conferma della lettura proposta.

Occorre preliminarmente affermare che il comma 831 dell’articolo 1, della legge 160/2019 riguarda tutte le tipologie di occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non solo quelle in cui esiste una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. E invero l’articolo 5, comma 14-quinquies del Dl 146/2021, ha inteso chiarire che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. La successiva lettera b), invece, in linea con quanto stabilito ai fini della Tosap e del Cosap, ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

7 – Servizi di affissione, così la pubblicazione

Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 18 del Dlgs 507/93, ad opera del comma 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019, i Comuni possono ritenere completamente soppresso il servizio di affissione a cura del Comune, oppure occorre l’adozione di un’espressa deliberazione? È sufficiente garantire l’affissione diretta da parte degli interessati delle affissioni cosiddette garantite?

Il Comune, a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, non ha l’obbligo di istituire il servizio delle pubbliche affissioni e, pertanto, non occorre alcuna delibera in tal senso. Se sceglie di non procedere all’istituzione del servizio, deve rispettare l’obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali mediante la pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Deve, inoltre, garantire l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

8 – La componente pubblicitaria del canone

In ragione dei numerosi contenziosi insorti nel corso del 2021 sulla componente pubblicitaria del canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si chiede di conoscere l’orientamento ministeriale in ordine alla natura giuridica della componente pubblicitaria del canone.

L’articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, unita al fatto che all’interno della normativa che regolamenta il canone in questione non si rinvengono elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

Chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità

Con la risoluzione n. 3/DF del 2022 il mef ha chiarito chel’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:
 in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di
complementarietà);
 tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d.
vincolo di esclusività).

L’attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività
strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica.

Per tali occupazioni è intervenuta una norma di interpretazione autentica, l’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del D. L. n. 146 del 2021 secondo cui il comma 831 comporta che per le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale il pagamento del canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

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LA MODULISTICA UTILE NELLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

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