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Premessa
Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze
del Senato.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula dove il Governo presenterà un
maxiemendamento che recepirà le modifiche delle commissioni.
Tra le novità introdotte dalle Commissioni si segnalano le seguenti:
✓ Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
(art. 1-bis)
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono
reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR)
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di
cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori
almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 142,5
milioni di euro per l’anno 2021 che verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
✓ Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai borghi (art. 23-bis)
Per sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19 viene istituito presso il
Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati
che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30
giorni dalla conversione in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di
erogazione delle risorse.
✓ Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)
Con un modifica introdotta dalle commissioni e su proposta dell’ANCI, viene prorogata
al 31 dicembre 2021 (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il
30 giugno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate
dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287
(ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le
occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.
Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate
di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di
misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021
dell’esenzione dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330
milioni (il d.l. originario stanziava 165 milioni).
✓ Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, co. 11-bis)
La norma permette la, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di
superare il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la
presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL), fissando il
nuovo termine al al 30 settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada
antecedentemente a tale data.
Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti,
abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo piano a modifica di un precedente già
presentato.
✓ Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis)
All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ”e del 2021”». Tale modifica
amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in
luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021.
✓ Contributo a fondo perduto per attività economiche nei centri storici (art. 1,
co. 11, riformulato)
La norma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e
commerciali nei centri storici (di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104), oltre che ai Comuni capoluogo di provincia, ai comuni con
popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base
all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti
per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di
cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
✓ Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici
da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (art. 23-bis)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione
di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei
comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi
alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a
legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.
✓ Rinvio al 1 gennaio 2022 dell’efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei
rifiuti derivanti da utenze non domestiche dalla gestione pubblica (art. 30,
co. 5, ultimo periodo)
Approvata la proposta dell’ANCI di posticipare al 1 gennaio 2022 l’efficacia della
comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio
a riciclo dei rifiuti cd assimilati, categoria abrogata a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 116/2020. Viene stabilito, pertanto, che la scelta delle utenze non
domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/2020, deve essere
comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro
il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Solo per
l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º
gennaio 2022.
✓ Estensione permessi a personale delle scuole comunali e paritarie per
somministrazione vaccini (art. 31, co. 5)
È giustificata l’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell’Afam,
La predetta assenza, pertanto, non determina alcuna decurtazione del trattamento
economico, né fondamentale né accessorio.
✓ Flessibilità utilizzo quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 30-bis)
Come proposto da ANCI, viene estesa anche all’esercizio finanziario 2021 la possibilità per
gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
✓ Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-bis)
Viene ulteriormente disposta la proroga della sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo
103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di
rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di
procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore
e dai suoi familiari, nel seguente modo: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti
di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre
2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
✓ Ulteriore proroga dei termini per avvio lavori oggetto del contributo di cui al
co. 853 della legge di bilancio 2018 (art. 30, co.11-bis)
La norma introdotta dalla Commissione estende da tre a cinque mesi la proroga del
termine di avvio lavori relativi ai contributi ex comma 853 della legge di bilancio per
il 2018 (l. n. 205/2017), relativi alle annualità 2019 e 2020.
✓ Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a
comprensori sciistici (art. 2, riformulato)
La norma di sostegno ai territori a vocazione turistica montana viene completamente
riformulata, fermi restando i 700 mln. di euro già oggetto dello stanziamento recato dalla
versione originaria del decreto. La riformulazione reca un riparto dei fondi per ampie
categorie di beneficiari: esercenti impianti di risalita (430 mln.); maestri di sci (40 mln.);
imprese turistiche localizzate in comuni a vocazione sciistica (230 mln.). I provvedimenti
di erogazione sono demandati al Ministero del Turismo (impianti di risalita) e alle Regioni
e province autonome