Cassazione Ord. Sez. 6 Num. 38161 del 30/12/2022
La CTR ha ritenuto, piuttosto, di determinare “in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste … la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente” (sent. CTR, p. 4), senza peraltro chiarire perché abbia ritenuto di discostarsi dai criteri legali di valutazione.