Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 28931 del 18/10/2023 – Si ringrazia l’ Avv. Antonio Chiarello per la preziosa segnalazione
ne deriva che l’obbligo della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione prevista l’art. 2, commi 5 e 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, deve considerarsi in vigore per l’anno di riferimento (2014)