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ICI – Immobili Ministero Difesa esenti solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali

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Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 4572 del 14/2/2023


l’art.7, 1° co., lett. a) cit. prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», e quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (cfr. Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre); questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, ed è su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (cfr. Cass. 20041/2011; così anche Cass. 26453/2017), che l’esenzione Ici prevista dall’art. 7, comma 1° lett. a), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» «spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitativeproprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»