Corte Giustizia Tributaria secondo grado – Fiuli Venezia Giulia – Sezione III – Sentenza 216 del 6/10/2022
Quindi, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l’immobile risulta essere utilizzato da altro soggetto, l’esenzione non può operare, anche se l’utilizzo sia avvenuto gratuitamente.
Tale rigida interpretazione trova la sua giustificazione nel fatto che l’esenzione in oggetto ha natura speciale e derogatoria della norma che ha istituito il pagamento dell’imposta IMU e quindi non può che avere un’applicazione ai soli casi tassativamente previsti, con esclusione di ogni applicazione analogica, vedi sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 20135/2019; n. 10124/2019.
Si specifica altresì che quand’anche si volesse seguire l’orientamento di legittimità minoritario, vedi ordinanza n. 24308/2019 e sentenza n. 25508/2015, per cui l’esenzione è applicabile anche se il bene è concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, devono comunque sussistere sia lo svolgimento di attività previste dalla norma agevolativa, sia il fatto che il soggetto concessionario sia strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente.