Tribunale Pavia Sez. III Sentenza del 21/8/2023 n. 1055
Non è in contestazione la circostanza secondo la quale la società attrice opera, nella gestione del tratto autostradale, nell’ambito della propria attività di impresa e non già per il perseguimento di bisogni di interesse generale; pacifico, inoltre, che la stessa non rientri fra i soggetti indicati dalla norma (Stato, Regioni, Province, Comuni, consorzi, ecc.).